RU 2018 2231

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 1° giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 2a Obbligo di autorizzazione per determinati beni

Sottostanno all’obbligo di autorizzazione:

  1. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1a;

  2. la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui all’allegato 1a.

L’autorizzazione di cui al capoverso1 non è richiesta per attività riguardanti beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio per uso personale o imballati per uso individuale; per l’isopropanolo è in ogni caso richiesta un’autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui al capoverso1 non vengono rilasciate qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’utilizzazione, al trasferimento o all’impiego di armi ABC.

La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso1 d’intesa con i competenti uffici del DFAE e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 1a secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018 alle ore 18.002.

1° giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 1° giugno 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 1a

Obbligo di autorizzazione per determinati beni 1. Materiali e prodotti chimici I.C.A.001 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: dicloruro di etilene (CAS 107-06-2) I.C.A.002 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: nitrometano (CAS 75-52-5) acido picrico (CAS 88-89-1) I.C.A.003 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: alluminio cloruro (CAS 7446-70-0) arsenico (CAS 7440-38-2) triossido di arsenico (CAS 1327-53-3) bis(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 3590-07-6) bis(2-clorometil)ammina, cloridrato (CAS 55-86-7) tris(2-cloroetil)ammina, cloridrato (CAS 817-09-4) IX.A1.001 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: tributil fosfato (CAS 102-85-2) isocianato di metile (CAS 624-83-9) chinaldina (CAS 91-63-4) 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0) IX.A1.002 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: benzile (CAS 134-81-6) dietilammina (CAS 109-89-7) etere etilico (CAS 60-29-7) dimetiletere (CAS 115-10-6) dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0) IX.A1.003 Sostanze chimiche concentrate almeno al 95 %: 2-metossietanolo (CAS 109-86-4) butiril-colinesterasi (BCHE) dietilentriammina (CAS 111-40-0) diclorometano (CAS 75-09-3) dimetilanilina (CAS 121-69-7) bromoetano (CAS 74-96-4) cloruro di etile (CAS 75-00-3) etilammina (CAS 75.04.7) esammina (CAS 100-97-0) 2-bromopropano (CAS 75-26-3) ossido di isopropile (CAS 108-20-3) metilammina (CAS 74-89-5) bromometano (CAS 74-83-9) monoisopropilammina (CAS 75-31-0) cloruro di obidossina (CAS 114-90-9) bromuro di potassio (CAS 7758-02-3) piridina (CAS 110-86-1) bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8) bromuro di sodio (CAS 7647-15-6) sodio metallico (CAS 7440-23-5) tributilammina (CAS 102-82-9) trietilammina (CAS 121-44-8) trimetilammina (CAS 75-50-3) IX.A1.004 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente concentrati almeno al 90 %, salva diversa indicazione: acetone (CAS 67-64-1) (Codice NC 2914 11 00) acetilene (CAS 74-86-2) (Codice NC 2901 29 00) ammoniaca (CAS 7664-41-7) (Codice NC 2814 10 00) antimonio (CAS 7440-36-0) (voce 8110) benzaldeide (aldeide benzoica) (CAS 100-52-7) (Codice NC 2912 21 00) benzoina (CAS 119-53-9) (Codice NC 2914 40 90) 1-Butanolo (CAS 71-36-3) (Codice NC 2905 13 00) 2-Butanolo (CAS 78-92-2) (Codice NC 2905 14 90) isobutanolo (CAS 78-83-1) (Codice NC 2905 14 90) t-butanolo (CAS 75-65-0) (Codice NC 2905 14 10)

carburo di calcio (CAS 75-20-7) (Codice NC 2849 10 00) ossido di carbonio (CAS 630-08-0) (Codice NC 2811 29 90) cloro (CAS 7782-50-5) (Codice NC 2801 10 00) cicloesanolo (CAS 108-93-0) (Codice NC 2906 12 00) dicicloesilammina (DCA) (CAS 101-83-7) (Codice NC 2921 30 99) etanolo (CAS 64-17-5) (Codice NC 2207 10 00) etilene (CAS 74-85-1) (Codice NC 2901 21 00) ossido di etilene (CAS 75-21-8) (Codice NC 2910 10 00) fluoroapatite (CAS 1306-05-4) (Codice NC 2835 39 00) acido cloridrico (CAS 7647-01-0) (Codice NC 2806 10 00) acido solfidrico (CAS 7783-06-4) (Codice NC 2811 19 80) isopropanolo, concentrato almeno al 95 % (CAS 67-63-0) (Codice NC 2905 12 00) acido mandelico (CAS 90-64-2) (Codice NC 2918 19 98) metanolo (CAS 67-56-1) (Codice NC 2905 11 00) cloruro di metile (CAS 74-87-3) (Codice NC 2903 11 00) ioduro di metile (CAS 74-88-4) (Codice NC 2903 39 90) metilmercaptano (CAS 74-93-1) (Codice NC 2930 90 99) monoetilenglicole (CAS 107-21-1) (Codice NC 2905 31 00) cloruro di ossalile (CAS 79-37-8) (Codice NC 2917 19 90) solfuro di potassio (CAS 1312-73-8) (Codice NC 2830 90 85) tiocianato di potassio (KSCN) (CAS 333-20-0) (Codice NC 2842 90 80) ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9) (Codice NC 2828 90 00) zolfo (CAS 7704-34-9) (Codice NC 2802 00 00) diossido di zolfo (CAS 7446-09-5) (Codice NC 2811 29 05) triossido di zolfo (CAS 7446-11-9) (Codice NC 2811 29 10) cloruro di dimetitiofosforile (CAS 3982-91-0) (Codice NC 2853 00 90) fosfato di tri-isobutile (CAS 1606-96-8) (Codice NC 2920 90 85) fosforo bianco/giallo (CAS 12185-10-3, 7723-14-0) (Codice NC 2804 70 00) 2.

Trattamento e lavorazione dei materiali IX.A2.001 Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri. IX.A2.002 Maschera respiratoria completa alimentata in aria purificata 1A004a diversa da quelle specificate in 1A004 o 2B352fl. IX.A2.003 Cabine di sicurezza biologica di classe II o isolatori con presta- 2B352f2 zioni di caratteristiche similari. IX.A2.004 Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di almeno 4 litri, utilizzabile con materiali biologici. IX.A2.005 Fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus 2B352b o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale di almeno 5 litri ma inferiore a 20 litri I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

IX.A2.007 Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento 2B352a e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA o ULPA che possono essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 IX.A2.008 Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2

  1. contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti:

  2. agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati in 2B350.a aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

  3. serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali

  4. scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

  5. colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali

  6. valvole di dimensioni nominali superiori a 10 mm e involucri (corpi delle valvole) progettati per tali valvole aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

1. I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola. 2. La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

  1. pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali

  2. pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a1 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0° C) e pressioni di 101,3 kPa) e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: 1. «leghe» contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio; 4. fluoropolimeri (materiali polimerici o elastomerici contenenti in peso più del 35 % di fluoro); 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o «carbonio grafite»; 7. nichelio o «leghe» contenenti in peso più del 40 % di nichelio; 8. acciai inossidabili contenenti in peso almeno il 20 % di nichelio e il 19 % di cromo; 9. tantalio o «leghe» di tantalio; 10. titanio o «leghe» di titanio; 11. zirconio o «leghe» di zirconio 12. niobio (columbiom) o «leghe» di niobio; 1. I materiali utilizzati per membrane o guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. 2. Il «carbonio grafite» è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l’8 % di grafite. 3. I «ferrosilicì sono leghe di ferro e silicio contenenti in peso l’8 % o più di silicio. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentrazione elementare indica quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento.

IX.A2.009 Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche diversi da quelli specificati in 2B350 dell’allegato 2 contenitori per reazioni o reattori, con o senza agitatori di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri) ma inferiore a 20 m3 (20 000 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno qualsiasi dei materiali seguenti: agitatori per l’impiego in contenitori per reazioni o in reattori specificati sopra aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali serbatoi di stoccaggio, contenitori o serbatoi di accumulo di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,1 m3 (100 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con i fluidi contenuti o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l’area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione aventi tutte le superfici in diretto contatto con i fluidi da trattare costruite con uno dei materiali seguenti: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore. Colonne di distillazione o torri di assorbimento di diametro interno superiore a 0,1 m; e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare sono costruite con uno dei materiali valvole di diametro nominale di almeno 10 mm e involucri (corpi delle valvole) o sfere o tappi progettati per tali valvole in cui tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche contenute o da trattare sono costruite con uno dei materiali seguenti: La «dimensione nominale» è definita come il più piccolo tra i diametri di entrata e di uscita.

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora (misurata alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: materiali ceramici; ferrosilici (leghe di ferro contenenti in peso l’8 % o più di silicio);

% di cromo. 1. I materiali utilizzati per membrane, guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo della valvola. 2. Per i materiali elencati alle voci precedenti, il termine «lega» se non accompagnato da una specifica concentra- zione elementare indica quelle leghe in cui il metallo identificato è presente in percentuale maggiore in peso rispetto a qualsiasi altro elemento. IX.A2.010 Apparecchiature Apparecchiature di laboratorio, e relative parti e accessori, per l’analisi (distruttiva o non distruttiva) o la ricerca di sostanze chimiche, ad eccezione delle attrezzature, ivi inclusi le parti o gli accessori, specificamente concepite per uso medico.

3. Tecnologie nell’’allegato 2 IX.B.001 Tecnologie, compreso il software, necessarie per lo «sviluppo», la «produzione» o «l’utilizzo» degli articoli elencati nelle sezioni 1 e 2.