RU 2018 2359
Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico
con gli Stati membri dell’UE e dell’AELS
(Ordinanza sul libero scambio 1)
Modifica del 9 maggio 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 2 dell’ordinanza del 18 giugno 20081 sul libero scambio1 è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
9 maggio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 2
(art.1 cpv.1 e 2, 2 cpv. 3 e 5, 5 cpv.1 e 2) Aliquote di dazio all’importazione: merci e aliquote Le aliquote preferenziali delle voci di tariffa 1509.1091, 1509.1099, 1509.9091 e 1509.9099 sono modificate come segue:
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Contingenti doganali; disposizioni particolari UE AELS applicabile aliquota applicabile aliquota normale meno normale meno 1509. 1091 49.70 1099 70.35 9091 49.70 9099 70.35