RU 2018 2959

Ordinanza del Consiglio dei PF
sull’Audit interno del settore dei PF

Modifica del 5 luglio 2018

Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF)
ordina:

I

L’ordinanza del Consiglio dei PF del 5 febbraio 20041 sull’Audit interno del settore dei PF è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 35ater capoverso2 della legge del 4 ottobre 19912 sui PF,

Art. 1 cpv.1 e 2bis

Il servizio «Audit interno» cura la revisione interna dei PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF.

Nell’adempimento dei suoi compiti si attiene agli standard riconosciuti a livello internazionale dell’Institute of Internal Auditors (IIA)3.

Art. 6 cpv.1

L’Audit interno propone ogni anno un programma di revisione. Il programma è approvato dal comitato di audit.

Art. 7 cpv.2 e 3

Il rapporto di revisione è inviato al presidente del PF oppure al direttore dell’istituto di ricerca le cui finanze sono state oggetto di verifica. Il presidente del Consiglio dei PF e i membri del comitato di audit ricevono una copia di ogni rapporto.

L’Audit interno stende alla fine dell’anno un rapporto d’attività destinato al comitato di audit.

Disponibile sul sito dell’Associazione svizzera di revisione interna, www.svir.ch

Art. 8 cpv. 3

Le decisioni del comitato di audit vengono comunicate all’Audit interno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2018.

5 luglio 2018 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser