RU 2018 3199

Ordinanza
sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera
(OEm-BN)

del 15 agosto 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso2 della legge del 18 dicembre 19921 sulla Biblioteca nazionale (LBNS),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono annesse giusta l’articolo 13 capoverso 1 LBNS.

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 2 Esenzione dagli emolumenti

Le seguenti prestazioni sono esenti da emolumenti:

  1. il prestito di opere;

  2. le visite guidate alla Biblioteca nazionale;

  3. l’utilizzazione dell’Archivio svizzero di letteratura e della Fonoteca nazionale svizzera;

  4. l’utilizzazione delle postazioni di lavoro dotate di computer accessibili all’utenza della Biblioteca nazionale;

  5. l’utilizzazione delle sale di lettura e delle riviste e delle altre opere esposte;

  6. incarichi di documentazione e di ricerca che la Biblioteca nazionale assume in virtù dell’articolo 8 secondo periodo LBNS.

RS 432.219

Art. 3 Riduzione e condono degli emolumenti

La Biblioteca nazionale può ridurre o condonare gli emolumenti, se:

  1. la prestazione è poco dispendiosa;

  2. la persona assoggettata dispone di mezzi limitati;

  3. la prestazione è fornita prevalentemente nell’interesse pubblico.

Art. 4 Supplemento

La Biblioteca nazionale può esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento, se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 5 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.

Art. 6 Prestazioni

Il DFI fissa le aliquote degli emolumenti per le seguenti prestazioni della Biblioteca nazionale:

  1. ricerche, perizie, lavori di laboratorio e di officina;

  2. realizzazione di reprografie e fotografie;

  3. copie;

  4. consulenza, ricerche tematiche o bibliografiche;

  5. sostituzione di documenti smarriti o danneggiati;

  6. sostituzione delle tessere d’utente smarrite o danneggiate;

  7. prestito interbibliotecario;

  8. visite guidate speciali ed entrate a manifestazioni;

  9. prestazioni amministrative;

  10. utilizzo dei locali e delle infrastrutture;

  11. entrate al Centre Dürrenmatt Neuchâtel;

  12. realizzazione di riproduzioni da parte della Fonoteca nazionale svizzera;

  13. conservazione e archiviazione da parte della Fonoteca nazionale svizzera;

  14. spese di materiale della Fonoteca nazionale svizzera.

Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 31 gennaio 20073 sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018.

15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr