RU 2018 3199
Ordinanza
sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera
(OEm-BN)
del 15 agosto 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso2 della legge del 18 dicembre 19921 sulla Biblioteca nazionale (LBNS),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono annesse giusta l’articolo 13 capoverso 1 LBNS.
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 2 Esenzione dagli emolumenti
Le seguenti prestazioni sono esenti da emolumenti:
il prestito di opere;
le visite guidate alla Biblioteca nazionale;
l’utilizzazione dell’Archivio svizzero di letteratura e della Fonoteca nazionale svizzera;
l’utilizzazione delle postazioni di lavoro dotate di computer accessibili all’utenza della Biblioteca nazionale;
l’utilizzazione delle sale di lettura e delle riviste e delle altre opere esposte;
incarichi di documentazione e di ricerca che la Biblioteca nazionale assume in virtù dell’articolo 8 secondo periodo LBNS.
Art. 3 Riduzione e condono degli emolumenti
La Biblioteca nazionale può ridurre o condonare gli emolumenti, se:
la prestazione è poco dispendiosa;
la persona assoggettata dispone di mezzi limitati;
la prestazione è fornita prevalentemente nell’interesse pubblico.
Art. 4 Supplemento
La Biblioteca nazionale può esigere un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento, se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro.
Art. 5 Adeguamento al rincaro
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.
Art. 6 Prestazioni
Il DFI fissa le aliquote degli emolumenti per le seguenti prestazioni della Biblioteca nazionale:
ricerche, perizie, lavori di laboratorio e di officina;
realizzazione di reprografie e fotografie;
copie;
consulenza, ricerche tematiche o bibliografiche;
sostituzione di documenti smarriti o danneggiati;
sostituzione delle tessere d’utente smarrite o danneggiate;
prestito interbibliotecario;
visite guidate speciali ed entrate a manifestazioni;
prestazioni amministrative;
utilizzo dei locali e delle infrastrutture;
entrate al Centre Dürrenmatt Neuchâtel;
realizzazione di riproduzioni da parte della Fonoteca nazionale svizzera;
conservazione e archiviazione da parte della Fonoteca nazionale svizzera;
spese di materiale della Fonoteca nazionale svizzera.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 31 gennaio 20073 sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018.
15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |