RU 2018 3815

Ordinanza
sulla procedura di versamento al fondo di compensazione
dell’AVS della quota del provento dell’imposta sul valore
aggiunto destinata all’AVS

Modifica del 17 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 aprile 19991 sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AVS della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AVS è modificata come segue:

Art. 1b Quota del provento a favore dell’AVS per il 2018

Nell’anno contabile 2018, il 13,33 per cento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto è utilizzato a scopo vincolato per l’AVS, previa deduzione delle entrate conseguenti all’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto inteso a finanziare l’infrastruttura ferroviaria e a garantirne il finanziamento nonché delle entrate conseguenti all’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto inteso a finanziare l’AI.

L’83 per cento di tale quota è accreditato al fondo di compensazione dell’AVS e il

per cento alla Cassa federale per finanziare il contributo federale all’AVS.

II

L’ordinanza del 3 novembre 20102 sulla procedura di versamento al fondo di compensazione dell’AI della quota del provento dell’imposta sul valore aggiunto destinata all’AI è modificata come segue:

Art. 6

Abrogato