RU 2018 3847
Ordinanza del DATEC
concernente le norme di circolazione per aeromobili
(ONCA)
Modifica del 10 ottobre 2018
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 20 maggio 20151 concernente le norme di circolazione per aeromobili è modificata come segue:
Art. 20, rubrica, nota a pié di pagina
Abrogata
Art. 23 cpv.1
Di giorno, i voli a vista sono effettuati in modo tale che, a eccezione dei capoversi 3 e 4, possano essere rispettati i valori minimi di visibilità e di distanza dalle nubi conformemente alla norma SERA.5001.
Art. 29 cpv.2 lett. b
Un transponder secondo il capoverso1 deve inoltre essere recato a bordo e utilizzato durante:
b. voli a vista con aeromobili motorizzati o non motorizzati effettuati in uno spazio aereo della classe G a un’altezza superiore a 300 m (1000 piedi) sul livello del suolo secondo i valori minimi di cui all’articolo 23 capoverso 3;
II
L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19942 sulle categorie speciali di aeromobili è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 3
I voli d’istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d’istruttore di volo; essi possono avere luogo al di fuori di un’organizzazione di addestramento. I permessi d’istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.
Art. 9 cpv.2 lett. a, nota a pié di pagina
Abrogata
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
10 ottobre 2018 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard