RU 2018 4191

Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 31 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 2bis lett. a

Il contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) è scaglionato in due parti e liberato secondo scadenze. Le parti sono liberate come segue:

a. 1° gennaio–31 dicembre (1a parte): 3000 animali più il numero di animali stabilito in base a un eventuale aumento del contingente doganale conformemente all’allegato 3 numero1;

II

Gli allegati1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art.1 cpv.1, 4, 5 cpv.1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv.1, 32 cpv.1, 34 e 37 cpv. 3) Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

Art. N. 2 Voce di tariffa 0102.2191

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di capi/dosi senza Contingente doganale [1] (CHF) obbligo di PGI (parziale) (n.) per capo: … 0102.2191 1500.00 0 …

Allegato 3

(art. 10) Contingenti doganali interi e parziali Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato

Art. N. 1

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina Contingente Prodotto Volume del contingente doganale n. doganale (capi) [1] [1] [1]

Animali della specie equina 3822 [1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.