RU 2018 4619
Ordinanza
sul Servizio informazioni dell’esercito
(O-SIEs)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 dicembre 20091 sul Servizio informazioni dell’esercito è modificata come segue:
Art. 3
Il SIEs ha i compiti e le competenze seguenti:
acquisisce informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito secondo l’articolo 99 capoverso 1 LM e le valuta;
analizza il contesto strategico-militare;
appoggia i comandi militari in occasione della pianificazione e della condotta di impieghi fornendo informazioni sulla minaccia e sull’ambiente;
provvede a monitorare l’evoluzione delle forze armate estere e di organizzazioni comparabili e a dedurne conoscenze per l’ulteriore sviluppo e l’istruzione dell’esercito nonché per la gestione della prontezza;
sviluppa la dottrina dell’esercito in materia di servizio informazioni e dirige la sua implementazione;
partecipa allo sviluppo di nuovi sistemi informativi per l’esercito.
Svolge le sue attività all’attenzione del Comando dell’esercito, delle truppe nonché delle autorità e degli organi di comando responsabili nazionali, cantonali e, se del caso, multinazionali.
Il SIEs informa a scadenze regolari il capo dell’esercito sulla propria attività.
Art. 5 cpv. 2
Abrogato
Art. 6 Collaborazione con servizi esteri
Per adempiere i suoi compiti legali, il SIEs può collaborare a livello bilaterale o multilaterale con autorità e organi di comando esteri.
Contatti regolari del SIEs con autorità e organi di comando esteri necessitano di un’autorizzazione annuale del Consiglio federale.
Per coordinare i contatti con autorità e organi di comando esteri il SIEs definisce con il SIC una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianificazione dei contatti.
Il SIEs è competente per i contatti con autorità e organi di comando esteri che svolgono compiti informativi militari.
Nel quadro di impieghi all’estero in servizio di promovimento della pace e in servizio d’appoggio, gli organi della truppa incaricati delle attività informative operano sul posto secondo le istruzioni tecniche del SIEs.
Il SIEs e il SIC possono mettere reciprocamente a disposizione collegamenti per le comunicazioni con autorità e organi di comando esteri.
Art. 11 cpv. 2 e 3 lett. c
Sono fonti informative in particolare:
le persone che comunicano al SIEs informazioni sensibili;
gli organi di sicurezza svizzeri ed esteri con i quali il SIEs collabora;
l’esplorazione radio;
l’imagery intelligence (IMINT).
In occasione della ponderazione di cui al capoverso1 devono essere osservati i principi seguenti:
c. per quanto concerne l’esplorazione radio e l’imagery intelligence, tutte le informazioni sull’infrastruttura, i mezzi tecnici impiegati e i metodi operativi sono tenute segrete, salvo che la loro comunicazione non pregiudichi l’adempimento del compito da parte del SIEs.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |