RU 2018 4683

Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)

Modifica del 14 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 2 e 3

Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono determinanti i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussidi.

Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate all’Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.

Art. 41 cpv. 2

L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili.

Art. 42b cpv. 2

Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussidi.

Art. 42c cpv. 2 e 3

L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili. Il calcolo è effettuato sulla base del numero di casi dell’anno precedente.

Il conguaglio è effettuato entro la metà di dicembre dell’anno per cui sono accordati i sussidi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr