RU 2018 4689

Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati

Modifica del 14 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 8 cpv.1

Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è pari allo 0,25 per cento del salario giornaliero coordinato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr