RU 2018 4689
Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati
Modifica del 14 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:
Art. 8 cpv.1
Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è pari allo 0,25 per cento del salario giornaliero coordinato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |