RU 2018 627
Ordinanza del DFI
concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento
degli animali
(Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)
Modifica del 10 gennaio 2018
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 20081 sulla formazione in protezione degli animali è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
In tutto l’atto normativo «perfezionamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione».
In tutto l’atto normativo «aggiornamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «formazione continua».
In tutto l’atto normativo «impianto di macellazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «macello».
Art. 1
La presente ordinanza contiene i criteri di riconoscimento della formazione specialistica non legata a una professione per:
le persone che, a titolo professionale, detengono equidi;
le persone che sono responsabili dell’accudimento di animali selvatici o che accudiscono animali a titolo professionale;
le persone che, a titolo professionale, allevano o detengono pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi;
le persone che forniscono più animali rispetto ai quantitativi stabiliti nell’articolo 101 lettera c OPAn.
le persone che eseguono la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi;
gli impiegati di commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali responsabili dell’accudimento degli animali;
le persone che nelle aziende commerciali accudiscono decapodi, pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento;
il personale specializzato nella sperimentazione animale;
il personale addetto al trasporto degli animali;
il personale dei macelli che si occupa degli animali o li stordisce e li dissangua; e
i formatori dei detentori di animali.
Essa contiene i criteri di riconoscimento della formazione con attestato di competenza per:
la detenzione e l’accudimento di animali domestici e di animali selvatici;
il trattamento di pesci e decapodi;
l’accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e nell’ambito della pubblicità; e
la decornazione e la castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli.
Essa disciplina la forma della formazione continua e la procedura per lo svolgimento dei corsi di formazione e di formazione continua.
Essa stabilisce il contenuto e la forma della formazione richiesta per ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn.
Essa contiene il regolamento d’esame per la formazione:
delle persone di cui al capoverso1;
delle persone che intendono ottenere l’autorizzazione cantonale a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn.
Essa non si applica alla formazione con un attestato di competenza per il trattamento di pesci e decapodi secondo l’articolo 5a dell’ordinanza del 24 novembre 19932 concernente la legge federale sulla pesca.
Art. 2 Obiettivi di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso2, 97 capoverso2, 102 capoverso2 o 103 lettera e OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell’accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.
L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 102 capoverso 5 OPAn è insegnare all’addetto alla cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli degli equidi a trattare gli animali con riguardo e in modo corretto.
Art. 4 cpv.2, frase introduttiva
La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso2,
capoverso2, 102 capoverso2 o 103 lettera e OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:
Art. 5 cpv.1
La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso2, 97 capoverso2, 102 capoverso2 o 103 lettera e OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.
Titolo prima dell’art. 5a
Sezione 1a Impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di
animali
Art. 5a Obiettivi di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 103 lettera b OPAn è che gli impiegati del commercio al dettaglio siano in grado di tenere gli animali in modo adeguato e li mantengano sani, trasmettano le loro conoscenze conformemente alle esigenze dei clienti e sappiano ciò che è importante nella riproduzione e nell’allevamento di animali sani.
Art. 5b Forma e durata della formazione
La formazione comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende secondo l’articolo 206 OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno quattro gruppi di animali di cui all’articolo 5d capoverso1.
La parte teorica comprende almeno 90 ore e il periodo di pratica almeno 40 giorni lavorativi, di cui al minimo dieci giorni lavorativi con quattro diversi gruppi di animali di cui all’articolo 5d.
Art. 5c Contenuto della parte teorica
La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:
legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
trattamento rispettoso degli animali;
igiene nei parchi, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
anatomia e fisiologia degli animali; e
comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.
Essa permette di acquisire conoscenze approfondite in merito alle specie animali commercializzate spesso negli ambiti seguenti:
accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all’assunzione di cibo;
esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
allevamento di animali; e
uccisione a regola d’arte degli animali accuditi.
Art. 5d Contenuto del periodo di pratica
Il periodo di pratica si svolge con i seguenti gruppi di animali:
cani, gatti e furetti;
piccoli mammiferi, in particolare roditori, conigli e ricci;
uccelli, in particolare canarini, estrildidi e psittacidi;
pesci di acqua dolce e di mare;
pesci di stagno;
rettili, in particolare sauri, serpenti e tartarughe nonché anfibi, in particolare anuri e urodeli.
Esso deve comprendere esercitazioni concernenti il trattamento degli animali, la loro cura, l’osservazione del loro comportamento, l’allestimento di parchi, l’igiene e il trasporto degli animali.
Titolo prima dell’art. 10
Sezione 3 Personale dei macelli
Art. 10 Obiettivi di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 OPAn è di insegnare al personale dei macelli a trattare gli animali con riguardo nonché a stordirli e a dissanguarli correttamente.
Titolo prima dell’art. 18
Sezione 5 Direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio
Titolo prima dell’art. 22
Sezione 6 Persone che eseguono esperimenti
Titolo prima dell’art. 26
Sezione 7 Incaricati della protezione degli animali e responsabili d’esperimento
Art. 26 Obiettivi di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 129b capoverso1 o 132 capoverso 1 OPAn è insegnare agli incaricati della protezione degli animali e ai responsabili d’esperimento a pianificare e a dirigere gli esperimenti sugli animali a regola d’arte e in modo metodicamente corretto nonché ad applicare il principio delle 3R.
Art. 27 Forma e durata della formazione
La formazione comprende una parte teorica e una parte incentrata sull’obiettivo sperimentale della durata rispettiva di almeno 20 ore.
Titolo prima dell’art. 30
Capitolo 3 Formazione con attestato di competenza
Sezione 1 Detenzione e accudimento di animali domestici nonché detenzione
privata e accudimento di animali selvatici
Art. 36 Obiettivi di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 97 capoverso 3 OPAn è insegnare alle persone che svolgono la formazione come si trattano con riguardo i pesci e i decapodi, risparmiando loro ogni sofferenza evitabile.
Titolo prima dell’art. 39
Sezione 4 Accudimento degli animali in occasione di manifestazioni commerciali e
nell’ambito della pubblicità
Art. 39 Obiettivi di apprendimento
L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 103 lettera d OPAn è insegnare alla persona responsabile dell’accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di manifestazioni commerciali o nell’ambito della pubblicità.
Titolo prima dell’art. 44a
Capitolo 4 Formazione per l’utilizzo di apparecchi a scopi terapeutici nel
trattamento dei cani
Capitolo 5 (art. 45–48)
Abrogato
Titolo prima dell’art. 49
Capitolo 5 Formazione continua
Titolo prima dell’art. 51
Capitolo 6 Procedura
Sezione 1 Principi applicati nello svolgimento dei corsi di formazione
Art. 51 Documentazione dei corsi
Chiunque organizza e svolge corsi di formazione deve consegnare ai partecipanti una documentazione scritta sul programma d’insegnamento.
Titolo prima dell’art. 54
Sezione 2 Attestazione della partecipazione a una formazione e a una formazione
continua
Art. 54 Attestazione della partecipazione a una formazione o a un corso
L’attestazione della partecipazione a una formazione di cui all’articolo 197 OPAn o a un corso di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. logo o timbro con il nome e l’indirizzo dell’organizzatore;
cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del partecipante al corso;
luogo e data del corso di formazione nonché denominazione della formazione;
luogo, data, nome e firma della persona responsabile della formazione.
Art. 55 cpv.1, frase introduttiva
L’attestazione della partecipazione a un periodo di pratica di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
Titolo prima dell’art. 58
Capitolo 7 Regolamento d’esame
Sezione 1 Organizzazione degli esami
Art. 58 cpv.1 e 4
Le persone che offrono le formazioni specialistiche non legate a una professione organizzano gli esami al termine di tali formazioni.
Abrogato
Art. 63 cpv.2, 3 e 5
L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione è superato se la media delle note raggiunge almeno il 4 e se nessuna nota parziale è inferiore al 3.
L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale dei macelli è superato se è stata ottenuta almeno la nota 4.
Abrogato
Titolo prima dell’art. 66
Sezione 2 Forma, contenuto e durata degli esami
Art. 66 Forma e durata dell’esame
L’esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione e l’esame di persone che utilizzano apparecchi a scopi terapeutici secondo l’articolo
capoverso 3 OPAn comprendono una parte scritta o una parte orale.
Il personale addetto al trasporto degli animali e il personale dei macelli sostengono un esame orale o scritto della durata di 30 minuti.
Art. 67 Contenuto dell’esame
L’esame copre tutti gli ambiti inerenti alle materie previste della formazione.
Per il personale addetto al trasporto degli animali e per il personale dei macelli l’esame deve coprire almeno tre ambiti diversi della materia prevista dalla formazione. Occorre esaminare prioritariamente gli aspetti pratici e le domande d’esame devono riguardare specificamente le mansioni previste per i candidati.
Sezione 3 (art. 68 e 69)
Abrogata
Titolo prima dell’art. 70
Capitolo 8 Disposizioni finali
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
10 gennaio 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset