RU 2018 635
Ordinanza dell’USAV
sulla detenzione di animali da reddito e
di animali domestici
Modifica del 10 gennaio 2018
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 27 agosto 20081 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici è modificata come segue:
Sostituzione di un termine In tutto l’atto normativo «cavallo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «equide».
Art. 1
La presente ordinanza disciplina i requisiti degli impianti, delle pratiche di cura, del trattamento degli animali e della documentazione nella detenzione di bovini, suini, ovini, caprini, lama e alpaca, equidi, conigli e polli domestici.
Art. 8 cpv. 3
Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha ogni giorno la possibilità di uscire, l’annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
Art. 11 cpv.1
In caso di ingrasso di vitelli, in un sistema combinato di foraggiamento di prodotti sostitutivi del latte al latte vaccino o alla miscela lattea occorre aggiungere ferro sotto forma di preparati adeguati; il tenore di ferro presente nel latte o nella miscela lattea deve corrispondere, dopo lʼaggiunta, almeno a 2 mg per chilogrammo.
Art. 24 cpv.1
Concerne soltanto il testo francese
Art. 31 cpv. 3
I lama e gli alpaca devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame.
Titolo prima dell’art. 34a
Capitolo 8a Polli domestici
Art. 34a
Al di sopra dei posatoi destinati ai polli domestici, l’altezza libera deve essere di almeno 50 cm. I posatoi più bassi devono essere collocati a un’altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio.
Per gli animali di razza nana è possibile ridurre a 40 cm le misure di cui al capoverso1.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
10 gennaio 2018 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss