RU 2018 833
Ordinanza del DFI
concernente l’esecuzione dell’ordinanza sui biocidi
(Ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi)
Modifica del 2 febbraio 2018
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
ordina:
I
L’ordinanza di esecuzione del DFI del 15 agosto 20141 sui biocidi è modificata come segue:
Sostituzione di una espressione Concerne soltanto il testo francese
Art. 1 cpv.1 lett. a nota a piè di pagina
La presente ordinanza disciplina per l’organo di notifica, per i titolari di omologazioni e per gli importatori di biocidi e di famiglie di biocidi le procedure da seguire:
a. per l’omologazione di uno stesso biocida ai sensi dell’articolo 15 OBioc, tenuto conto del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/20132;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1802, GU L 275 del 12.10.2016, pag. 34.
Art. 4 lett. a
Per stesso biocida ai sensi dell’articolo 15 OBioc s’intende un biocida:
a. che è identico a un prodotto di riferimento, ossia: 1. a un biocida omologato o riconosciuto, a una famiglia di biocidi omologata o riconosciuta o a un singolo biocida di una famiglia di biocidi omologato o riconosciuto, o 2. a un biocida, a una famiglia di biocidi o a un singolo biocida di una famiglia di biocidi per il quale o la quale è pendente una corrispondente domanda presso l’organo di notifica;
Art. 15a
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.
2 febbraio 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset