RU 2018 833

Ordinanza del DFI
concernente l’esecuzione dell’ordinanza sui biocidi
(Ordinanza di esecuzione del DFI sui biocidi)

Modifica del 2 febbraio 2018

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca,
ordina:

I

L’ordinanza di esecuzione del DFI del 15 agosto 20141 sui biocidi è modificata come segue:

Sostituzione di una espressione Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 cpv.1 lett. a nota a piè di pagina

La presente ordinanza disciplina per l’organo di notifica, per i titolari di omologazioni e per gli importatori di biocidi e di famiglie di biocidi le procedure da seguire:

a. per l’omologazione di uno stesso biocida ai sensi dell’articolo 15 OBioc, tenuto conto del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/20132;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1802, GU L 275 del 12.10.2016, pag. 34.

Art. 4 lett. a

Per stesso biocida ai sensi dell’articolo 15 OBioc s’intende un biocida:

a. che è identico a un prodotto di riferimento, ossia: 1. a un biocida omologato o riconosciuto, a una famiglia di biocidi omologata o riconosciuta o a un singolo biocida di una famiglia di biocidi omologato o riconosciuto, o 2. a un biocida, a una famiglia di biocidi o a un singolo biocida di una famiglia di biocidi per il quale o la quale è pendente una corrispondente domanda presso l’organo di notifica;

Art. 15a

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

2 febbraio 2018 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset