RU 2018 869
Legge federale
sul trasporto di viaggiatori
(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)
Modifica del 16 giugno 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20161,
decreta:
I
La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:
Art. 30a Credito d’impegno
L’Assemblea federale stanzia, di volta in volta per quattro anni, un credito d’impegno per indennizzare i costi non coperti dell’offerta di trasporto oggetto di ordinazione.
Art. 66
Abrogato
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 | Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 |
|---|---|
Il presidente: Ivo Bischofberger | Il presidente: Jürg Stahl |
La segretaria: Martina Buol | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |