RU 2019 1491

Ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI)

Modifica del 17 aprile 2019

Il Consiglio federale
ordina:

I

L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 19b Rilevazioni e informazione

L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dei carichi da radiazioni ai quali è esposta la popolazione. A tale scopo può effettuare rilevazioni. I titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire all’UFAM i dati richiesti.

L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l’esperienza sugli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull’ambiente.

II

L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art. 4, 6, 8 cpv.1, 9, 11, 12 e 16) Limitazioni preventive delle emissioni

Art. N. 61 lett. d

Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione:

d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.

Art. N. 62 cpv. 6

Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se la loro direzione di trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.

Art. N. 63

È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione; per le antenne adattative si tiene conto della variabilità delle direzioni di trasmissione e dei diagrammi d’antenna.

Art. N. 64 lett. c

Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:

c. 5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.