RU 2019 1491
Ordinanza
sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ORNI)
Modifica del 17 aprile 2019
Il Consiglio federale
ordina:
I
L’ordinanza del 23 dicembre 19991 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 19b Rilevazioni e informazione
L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dei carichi da radiazioni ai quali è esposta la popolazione. A tale scopo può effettuare rilevazioni. I titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire all’UFAM i dati richiesti.
L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l’esperienza sugli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull’ambiente.
II
L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
17 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art. 4, 6, 8 cpv.1, 9, 11, 12 e 16) Limitazioni preventive delle emissioni
Art. N. 61 lett. d
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per telefonia mobile cellulare e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo. Fanno eccezione:
d. le antenne di trasmissione che trasmettono durante meno di 800 ore l’anno.
Art. N. 62 cpv. 6
Le antenne di trasmissione sono considerate adattative se la loro direzione di trasmissione o il loro diagramma d’antenna è adattato automaticamente a breve distanza temporale.
Art. N. 63
È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione; per le antenne adattative si tiene conto della variabilità delle direzioni di trasmissione e dei diagrammi d’antenna.
Art. N. 64 lett. c
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di:
c. 5,0 V/m, per tutti gli altri impianti.