RU 2019 2059

Regolamento del Consiglio dello IUFFP
sulle offerte di formazione e i titoli dell’Istituto
universitario federale per la formazione professionale
(Regolamento degli studi IUFFP)

Modifica del 20 maggio 2019

Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP) emana:

I

Il regolamento degli studi IUFFP del 22 giugno 20101 è modificato come segue:

Titolo Ordinanza del Consiglio dello IUFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza sugli studi IUFFP) Ingresso Il Consiglio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale (Consiglio dello IUFFP), visti gli articoli 8 e 9 dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 20052, emana:

Sostituzione un’espressione Nell’articolo 31 l’espressione «Il presente regolamento» è sostituita con «La presente ordinanza».

Art. 1 lett. cbis, f e g

L’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) offre le seguenti formazioni:

  1. cbis. ciclo di studio con diploma per insegnanti attivi nella preparazione alla maturità professionale (art. 46 cpv. 3 lett. c OFPr);

  2. ciclo di studio bachelor (BSc) in formazione professionale;

  3. ciclo di studio master (MSc) in formazione professionale (art. 7 Ordinanza IUFFP).

Art. 3 . cpv.1

I diplomi di bachelor, i diplomi di master e gli altri diplomi sono firmati dal presidente del Consiglio dello IUFFP nonché dal direttore dello IUFFP.

Art. 4 cpv.1 lett. bbis e 2

Chi supera la procedura di qualificazione di un ciclo di studio è autorizzato a portare i seguenti titoli:

bbis. «Bachelor of Science in formazione professionale», se ha superato la procedura di qualificazione del ciclo di studio bachelor;

Per i titoli di bachelor, master e altri diplomi è rilasciato un supplemento al diploma («Diploma Supplement»), per i titoli di certificato è rilasciato un supplemento al certificato («Certificate Supplement»).

Art. 6 cpv.1 lett. b, 3 e 4

Quali condizioni d’ammissione si applicano:

b. per il ciclo di studio bachelor BSc e per il ciclo di studio master MSc: le disposizioni dei rispettivi piani di studio secondo l’articolo 12.

Abrogato

Per quanto riguarda i cicli di formazione, il Consiglio dello IUFFP istituisce una commissione d’ammissione. I compiti di tale commissione sono disciplinati mediante direttive emanate dal direttore dello IUFFP.

Art. 7, rubrica e cpv.2

Durata dei cicli di formazione e punti di credito

Il ciclo di studio bachelor BSc comprende 120 punti di credito e il ciclo di studio master MSc 90–120 punti di credito.

Art. 10 cpv.1, frase introduttiva

Gli studenti dei cicli di studio con diploma, del ciclo di studio bachelor BSc, del ciclo di studio master MSc e del ciclo di formazione continua MAS sono immatricolati allo IUFFP se:

Art. 12 cpv.2

I piani di studio emanati dal Consiglio dello IUFFP sono pubblicati sul sito web dello IUFFP3

Art. 13 cpv.1, primo periodo

Ogni ciclo di formazione e ciclo di formazione continua è composto da uno o più moduli. …

Art. 18 cpv. 3

Per i cicli di formazione con titolo di bachelor, master o diploma è richiesto un lavoro finale. Anche per i cicli di formazione continua possono essere previsti lavori finali.

Art. 20 cpv.1

Il lavoro finale, segnatamente il lavoro di bachelor, di master e il lavoro di diploma, si riferisce alle competenze acquisite nell’ambito dei moduli. Contiene elementi pratici e teorici.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2019.

20 maggio 2019 In nome del Consiglio dello IUFFP: Il presidente, Philippe Gnaegi

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