RU 2019 2143

Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 3 luglio 2019

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione nella versione della modifica del 14 dicembre 20182 è modificata come segue:

Art. 151l cpv. 1bis

Chi compie i 18 anni nel 2021 e ottiene nello stesso anno la licenza per allievo conducente della categoria B è ammesso all’esame pratico a partire dal compimento dei 18 anni, anche se possiede detta licenza da meno di un anno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3 luglio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr