RU 2019 2143
Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 3 luglio 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione nella versione della modifica del 14 dicembre 20182 è modificata come segue:
Art. 151l cpv. 1bis
Chi compie i 18 anni nel 2021 e ottiene nello stesso anno la licenza per allievo conducente della categoria B è ammesso all’esame pratico a partire dal compimento dei 18 anni, anche se possiede detta licenza da meno di un anno.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3 luglio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |