RU 2019 2145
Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del 2 luglio 2019
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 7 cpv.2 lett. a n. 1
Sono prestazioni ai sensi del capoverso1:
a. valutazione, consigli e coordinamento: 1. valutazione dei bisogni del paziente e dell’ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari,
Art. 7a cpv.1 e 3
Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso1 lettere a e b, l’assicurazione versa, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso2, i contributi seguenti:
per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 lettera a: 76.90 franchi all’ora;
per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 lettera b: 63.00 franchi all’ora;
per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 lettera c: 52.60 franchi all’ora.
Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso1 lettera c, l’assicurazione versa, al giorno e per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso2, i contributi seguenti:
per bisogni di cure fino a 20 minuti: 9.60 franchi;
per bisogni di cure da 21 a 40 minuti: 19.20 franchi;
per bisogni di cure da 41 a 60 minuti: 28.80 franchi;
per bisogni di cure da 61 a 80 minuti: 38.40 franchi;
per bisogni di cure da 81 a 100 minuti: 48.00 franchi;
per bisogni di cure da 101 a 120 minuti: 57.60 franchi;
per bisogni di cure da 121 a 140 minuti: 67.20 franchi;
per bisogni di cure da 141 a 160 minuti: 76.80 franchi;
per bisogni di cure da 161 a 180 minuti: 86.40 franchi;
per bisogni di cure da 181 a 200 minuti: 96.00 franchi;
per bisogni di cure da 201 a 220 minuti: 105.60 franchi;
per bisogni di cure superiori a 220 minuti: 115.20 franchi.
Art. 8 Prescrizione o mandato medico
La prescrizione o il mandato medico determina se il paziente necessita di prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso2 o di cure acute e transitorie secondo l’articolo 25a capoverso 2 LAMal2. Nella prescrizione o nel mandato il medico può dichiarare necessarie determinate prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso2.
La durata della prescrizione o del mandato medico non può superare:
nove mesi per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 lettera b;
due settimane per le cure acute e transitorie di cui all’articolo 25a capoverso 2 LAMal.
Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione infortuni a causa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L’assicurato deve comunicare all’assicuratore l’esito della revisione dell’assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.
Le prescrizioni e i mandati medici di cui al capoverso2 lettera a possono essere prorogati.
Art. 8a Valutazione dei bisogni
I bisogni delle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2, necessarie per attuare la prescrizione o il mandato medico di cui all’articolo 8 (valutazione dei bisogni), sono valutati da un infermiere di cui all’articolo 49 OAMal in collaborazione con il paziente o i suoi familiari. Il risultato della valutazione dei bisogni deve essere tra- smesso immediatamente per informazione al medico che ha emesso la prescrizione o il mandato.
Per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 lettera b, che sono necessarie secondo la valutazione dei bisogni, occorre l’esplicito consenso del medico. Se quest’ultimo non accorda esplicitamente il consenso, occorre effettuare una nuova valutazione dei bisogni. La nuova valutazione dei bisogni avviene con il coinvolgimento del medico qualora quest’ultimo lo ritenga necessario.
La valutazione dei bisogni comprende anche l’analisi dello stato generale del paziente e dell’ambiente in cui vive.
Essa si basa su criteri uniformi. Il risultato è registrato in un formulario uniforme elaborato congiuntamente dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori. Nel formulario deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto.
Lo strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni deve consentire la registrazione di dati sugli indicatori medici della qualità di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera f LAMal3 per mezzo di dati di routine rilevati durante la valutazione dei bisogni.
L’assicuratore può esigere che gli siano comunicati gli elementi della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2.
Dopo una proroga o un rinnovo di un mandato medico o di una prescrizione medica, è necessaria una nuova valutazione dei bisogni.
Art. 8b Valutazione dei bisogni nelle case di cura
La valutazione dei bisogni nelle case di cura deve basarsi su uno strumento che:
distingue tra le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso2 e le altre prestazioni;
si basa sulle prestazioni effettivamente fornite, determinate in studi dei tempi; garantisce che la media delle prestazioni effettivamente fornite in tutti i casi esaminati negli studi dei tempi ai quali attribuisce un livello dei bisogni rientri nell’intervallo in minuti di questo livello dei bisogni di cui all’articolo 7a capoverso3;
comprova, per ogni livello dei bisogni, la varianza delle cure effettivamente dispensate rispetto ai bisogni di cure comprovati, determinata negli studi dei tempi.
Gli studi dei tempi di cui al capoverso1 lettera b devono:
a. basarsi su una metodologia uniforme per tutta la Svizzera concordata tra assicuratori, fornitori di prestazioni e Cantoni, che: 1. sia scientificamente riconosciuta, 2. permetta di distinguere le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 da altre prestazioni;
essere stati effettuati in Svizzera;
essere sufficientemente rappresentativi della totalità dei pazienti delle case di cura ai quali è applicato lo strumento.
Art. 8c Procedura di controllo
La procedura di controllo serve a verificare la valutazione dei bisogni e a controllare il valore terapeutico e l’economicità delle prestazioni dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso1 lettere a e b. Se la valutazione dei bisogni prevede oltre 60 ore di cure per trimestre, il medico di fiducia (art. 57 LAMal4 può verificarla. Se prevede meno di 60 ore per trimestre, il medico di fiducia effettua sistematiche verifiche per campionatura. I fornitori di prestazioni e gli assicuratori possono concordare ulteriori disciplinamenti della procedura di controllo.
Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2019 La valutazione dei bisogni nelle case di cura può essere effettuata secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2021.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2 luglio 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset