RU 2019 2947

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia

Modifica del 16 settembre 2019

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:

I

L’ordinanza dell’USAV del 15 gennaio 20151 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia è modificata come segue:

Titolo Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del piccolo coleottero dell’alveare dall’Italia

Art. 1

La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 18 settembre 20192.

16 settembre 2019 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

p. p. Thomas Jemmi

Pubblicazione urgente del 17 settembre 2019 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato

(art. 2) Zona di protezione È stata definita «zona di protezione» la seguente area dell’Italia:

Area comprendente Regione Calabria: l’intera regione Regione Sicilia: l’intera regione