RU 2019 3411
Ordinanza del DFI
concernente i generatori aerosol
Modifica del 23 ottobre 2019
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i generatori aerosol è modificata come segue:
Art. 8 Riempimento
A 50 °C la pressione nel generatore aerosol non deve superare i valori indicati nella seguente tabella, in funzione del tenore dei gas nel generatore aerosol:
Tenore dei gas Pressione à 50 °C Gas liquefatto o miscela di gas con un campo di infiammabilità 12 bar con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di1,013 bar Gas liquefatto o miscela di gas non aventi un campo di infiam- 13,2 bar mabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di1,013 bar Gas compressi o gas disciolti sotto pressione non aventi un campo 15 bar di infiammabilità con l’aria a 20 °C e a una pressione normale di 1,013 bar
Art. 14 cpv.1 lett. c–g e 3
Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:
c. qualunque sia il contenuto: 1. quando l’aerosol è classificato come «non infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato1 numero 9: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria3 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (rego- lamento UE-CLP)2 nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici (OPChim), 2. quando l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato1 numero 9: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 2 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, 3. quando l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» secondo i criteri di cui all’allegato1 numero 9: l’avvertenza «Pericolo» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol della categoria 1 secondo l’allegato I tabella 2.3.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, 4. se l’aerosol è un prodotto destinato al grande pubblico: il consiglio di prudenza P102 secondo l’allegato IV parte 1 tabella 6.1 del regolamento UE-CPL nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim; d–g Abrogate 3 Le indicazioni di cui al capoverso1 lettera c devono distinguersi nettamente rispetto al resto del testo.
Art. 19a Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019
Gli oggetti d’uso ai sensi della presente ordinanza non conformi alla modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
L’allegato 4 è modificato come segue: Propellenti ammessi secondo i settori d’impiego
Art. N. 3 .10
Abrogato
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag.1.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.
23 ottobre 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset