RU 2019 3757
Ordinanza
concernente l’assicurazione facoltativa
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OAF)
Modifica del 13 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI
1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 950 franchi annui.
Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 950 e 23 750 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi meno di 550 000 950 – 550 000 1 010 101
750 000 3 434 151,50
450 000 e oltre 23 750 –
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |