RU 2019 669
Ordinanza dell’UFAG
concernente il controllo dei mosti d’uva,
dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione
del 1° febbraio 2019
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino,
ordina:
Art. 1 Attestato di controllo della qualità per l’esportazione
Se per l’esportazione di mosti d’uva, succhi d’uva e vini il Paese di destinazione esige un attestato di controllo della qualità, questo viene rilasciato conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 2 Controllo della qualità
L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche:
per il mosto d’uva e il succo d’uva: 1. densità, 2. estratto secco totale, 3. acidità totale, 4. acidità volatile, 5. acidità citrica, 6. anidride solforosa totale;
per il vino e il mosto d’uva parzialmente fermentato: 1. titolo alcolometrico volumico totale, 2. titolo alcolometrico volumico effettivo, 3. estratto secco totale, 4. acidità totale, 5. acidità volatile, RS 916.145.211 6. acidità citrica, 7. anidride solforosa totale.
A seconda delle esigenze del Paese di destinazione, possono essere effettuate analisi supplementari ai fini del controllo della qualità.
Art. 3 Domande di attestato per il controllo della qualità
Le domande di attestato per il controllo della qualità devono essere inoltrate all’UFAG utilizzando il modulo previsto a tale scopo.
Se il Paese di destinazione esige documenti particolari, questi ultimi devono essere allegati alla domanda.
I richiedenti sono tenuti, se si può ragionevolmente esigere da essi, a compilare personalmente i documenti per l’esportazione e ad allegarli alla domanda.
Al laboratorio dei vini per l’esportazione della Stazione di ricerca per l’agricoltura e la filiera agroalimentare (Agroscope) devono essere inviate, contemporaneamente alla domanda, due bottiglie originali contenenti almeno 5 dl del prodotto destinato all’esportazione oppure, se il prodotto non è ancora stato imbottigliato, due campioni di 5 dl ciascuno.
Art. 4 Controllo e rapporto d’analisi
I rapporti d’analisi redatti da Agroscope sono validi dodici mesi.
Per i vini esteri riesportati verso l’Unione europea (UE) i rapporti d’analisi effettuati da organismi terzi iscritti nell’elenco dell’UE degli organismi o dei servizi designati dai Paesi d’origine secondo il Regolamento delegato (UE) 2018/2732 sono riconosciuti da Agroscope fino a dodici mesi dopo la redazione.
Art. 5 Numero di riferimento
Se il Paese di destinazione richiede un numero di riferimento sui documenti, occorre indicare il numero del registro del Controllo svizzero del commercio dei vini.
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19983 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è abrogata.
Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, GU L 58 del 28.2.2018, pag.1.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.
1° febbraio 2019 Ufficio federale dell’agricoltura: Andrea Leute