RU 2019 981
Ordinanza
sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni
dell’Ufficio federale di polizia
(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
Modifica del 27 febbraio 2019
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 maggio 20161 sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1 lett. f
L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
f. la messa a disposizione di apparecchi tecnici speciali nonché di programmi informatici speciali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni da parte delle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 10 capoverso 9 dell’ordinanza del 17 novembre 19992 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, sempre che ne risultino costi straordinari per fedpol.
Art. 3, rubrica e cpv.1
Calcolo degli emolumenti in generale
Fatto salvo l’articolo 3a, gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato.
Art. 3a Emolumenti per l’utilizzo di programmi informatici speciali
L’emolumento per l’utilizzo di un programma informatico speciale di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni ammonta a 13 750 franchi.
Questa tariffa si applica all’utilizzo di un programma informatico speciale per un periodo massimo di un mese e per ciascun apparecchio target.
Per ogni proroga dell’utilizzo di un programma informatico speciale, fedpol riscuote un nuovo emolumento ai sensi del capoverso1.
Gli emolumenti sono dovuti anche nel caso in cui una sorveglianza sia stata ordinata ed eseguita, ma non approvata.
Ritardi o perdite di dati sopraggiunti, per motivi tecnici, durante l’esecuzione di sorveglianze nonché problemi tecnici sopraggiunti durante la sorveglianza non comportano una riduzione degli emolumenti.
Fedpol valuta ogni due anni il calcolo degli emolumenti. Conclusa la valutazione, presenta un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia e gli sottopone proposte per il seguito.
II
L’ordinanza del 17 novembre 19993 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 9
Può mettere a disposizione delle autorità cantonali apparecchi tecnici speciali nonché programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (art. 269bis–269quater del Codice di procedura penale4; art. 35 cpv.3 e 36 cpv.2 della legge federale del 18 marzo 20165 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni).
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2019.
27 febbraio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |