RU 2020 1131

Ordinanza 2
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 2 COVID-19)

Modifica del 1° aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Titolo prima dell’art.1

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1a

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 1b Esecuzione

I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti sul loro territorio, sempre che l’esecuzione degli stessi non competa alla Confederazione.

Titolo prima dell’art. 2

Capitolo 2 Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria

Sezione 1 Principio

Art. 2 cpv.1

Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:

  1. provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio;

  2. controllo dell’esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria.

Titolo prima dell’art. 3

Sezione 2 Limitazioni del traffico di confine

Titolo dopo l’art. 4a

Sezione 3 Controllo delle esportazioni di dispositivi di protezione

Art. 4b e 4c

Titolo prima dell’art. 5

Capitolo 3 Provvedimenti nei confronti della popolazione,

delle organizzazioni e delle istituzioni

Art. 6 cpv. 2 lett. f e 3 lett. n

Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

f. campeggi.

Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:

n. alberghi e strutture ricettive, nonché le aree di sosta per roulotte e camper previste per la locazione di lunga durata o destinate ai nomadi.

Art. 7 lett. b n. 4

L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli

e 6 se:

b. l’istituzione di formazione, l’organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione: 4. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.

Art. 7c cpv. 2

Negli assembramenti fino a cinque persone, queste devono mantenere le une dalle altre una distanza di almeno due metri.

Art. 7d cpv.1

I datori di lavoro dell’edilizia e dei suoi rami accessori e dell’industria sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l’organizzazione dei cantieri e delle aziende e limitare adeguatamente l’utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense.

Art. 7e cpv. 2 lett. d e 4

Le domande secondo il capoverso1 possono essere approvate integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni:

d. l’approvvigionamento della popolazione con beni d’uso quotidiano e servizi essenziali e l’approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti.

Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singoli settori dell’economia o aziende rilevanti ai fini della disponibilità di beni d’uso quotidiano e servizi essenziali.

Art. 8 cpv. 2

I gestori, gli organizzatori e i datori di lavoro devono garantire l’accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.

Art. 9

Abrogato

Titolo prima dell’art. 10

Capitolo 4 Assistenza sanitaria

Art. 10 lett. b e c

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

  1. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID- 19;

  2. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;

Titolo prima dell’art. 10b

Capitolo 5 Persone particolarmente a rischio

Art. 10b cpv.1

Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti.

Art. 10c cpv. 3

Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi nel quadro dei capoversi1 e 2, i lavoratori particolarmente a rischio sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio.

Abrogata

Titolo prima dell’art. 10f

Capitolo 6 Disposizioni penali

Art. 10f cpv. 2 lett. b

Viene punito con la multa chi:

b. esporta dispositivi di protezione senza l’autorizzazione richiesta dall’articolo 4b capoverso1.

Titolo prima dell’art. 11

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 12 cpv. 3 e 6

Fatti salvi i capoversi seguenti, la presente ordinanza si applica per un periodo di sei mesi al massimo dalla data di entrata in vigore di cui al capoverso1.

I provvedimenti di cui al capitolo 3 (art. 5–8) e all’articolo 10f capoversi1, 2 lettera a e 3 si applicano fino al 19 aprile 2020.

II

L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.002.

1° aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 3

Dispositivi di protezione Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato