RU 2020 1131
Ordinanza 2
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19)
(Ordinanza 2 COVID-19)
Modifica del 1° aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art.1
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1a
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 1b Esecuzione
I Cantoni controllano il rispetto dei provvedimenti sul loro territorio, sempre che l’esecuzione degli stessi non competa alla Confederazione.
Titolo prima dell’art. 2
Capitolo 2 Mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria
Sezione 1 Principio
Art. 2 cpv.1
Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti:
provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio;
controllo dell’esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle capacità nell’assistenza sanitaria.
Titolo prima dell’art. 3
Sezione 2 Limitazioni del traffico di confine
Titolo dopo l’art. 4a
Sezione 3 Controllo delle esportazioni di dispositivi di protezione
Art. 4b e 4c
Titolo prima dell’art. 5
Capitolo 3 Provvedimenti nei confronti della popolazione,
delle organizzazioni e delle istituzioni
Art. 6 cpv. 2 lett. f e 3 lett. n
Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
f. campeggi.
Il capoverso 2 non si applica alle seguenti strutture e manifestazioni:
n. alberghi e strutture ricettive, nonché le aree di sosta per roulotte e camper previste per la locazione di lunga durata o destinate ai nomadi.
Art. 7 lett. b n. 4
L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli
e 6 se:
b. l’istituzione di formazione, l’organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione che comprende i seguenti provvedimenti di prevenzione: 4. adeguamento degli spazi in modo che possano essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.
Art. 7c cpv. 2
Negli assembramenti fino a cinque persone, queste devono mantenere le une dalle altre una distanza di almeno due metri.
Art. 7d cpv.1
I datori di lavoro dell’edilizia e dei suoi rami accessori e dell’industria sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende, adeguare l’organizzazione dei cantieri e delle aziende e limitare adeguatamente l’utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense.
Art. 7e cpv. 2 lett. d e 4
Le domande secondo il capoverso1 possono essere approvate integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le seguenti condizioni:
d. l’approvvigionamento della popolazione con beni d’uso quotidiano e servizi essenziali e l’approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singoli settori dell’economia o aziende rilevanti ai fini della disponibilità di beni d’uso quotidiano e servizi essenziali.
Art. 8 cpv. 2
I gestori, gli organizzatori e i datori di lavoro devono garantire l’accesso ai locali e ai luoghi alle autorità cantonali competenti.
Art. 9
Abrogato
Titolo prima dell’art. 10
Capitolo 4 Assistenza sanitaria
Art. 10 lett. b e c
I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID- 19;
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
Titolo prima dell’art. 10b
Capitolo 5 Persone particolarmente a rischio
Art. 10b cpv.1
Le persone particolarmente a rischio sono chiamate a restare a casa e a evitare gli assembramenti.
Art. 10c cpv. 3
Se non possono adempiere gli obblighi lavorativi nel quadro dei capoversi1 e 2, i lavoratori particolarmente a rischio sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio.
Abrogata
Titolo prima dell’art. 10f
Capitolo 6 Disposizioni penali
Art. 10f cpv. 2 lett. b
Viene punito con la multa chi:
b. esporta dispositivi di protezione senza l’autorizzazione richiesta dall’articolo 4b capoverso1.
Titolo prima dell’art. 11
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 12 cpv. 3 e 6
Fatti salvi i capoversi seguenti, la presente ordinanza si applica per un periodo di sei mesi al massimo dalla data di entrata in vigore di cui al capoverso1.
I provvedimenti di cui al capitolo 3 (art. 5–8) e all’articolo 10f capoversi1, 2 lettera a e 3 si applicano fino al 19 aprile 2020.
II
L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2020 alle ore 00.002.
1° aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 1° aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato 3
Dispositivi di protezione Rimando parentetico sotto il numero dell’allegato