RU 2020 1267
Legge federale
sulle misure coercitive a scopo assistenziale
e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981
(LMCCE)
(Concessione di prestazioni complementari alle vittime)
Modifica del 20 dicembre 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 29 ottobre 20191; visto il parere del Consiglio federale del 27 novembre 20192,
decreta:
I
La legge federale del 30 settembre 20163 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 è modificata come segue:
Art. 4 cpv.6 lett. c
Per il contributo di solidarietà vale inoltre quanto segue:
c. non comporta una riduzione né delle prestazioni dell’aiuto sociale né delle prestazioni ai sensi della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
Art. 21a Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019
L’articolo4 capoverso6 lettera c nel tenore della modifica del 20 dicembre 2019 si applica anche ai contributi di solidarietà versati prima dell’entrata in vigore di tale modifica.
In deroga all’articolo 53 capoverso2 della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), le decisioni sulle pre-