RU 2020 1359
Decreto federale
che approva il Trattato di Pechino
sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive
del 21 giugno 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20172,
decreta:
Art. 1
Il Trattato di Pechino del 24 giugno 20123 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive è approvato.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
All’atto della ratifica e in virtù dell’articolo 11 paragrafi2 e 3 del Trattato, il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione:
Dichiarazione in merito all’art. 11 par.1: Per la diffusione, la ritrasmissione o la ricezione pubblica di fissazioni audiovisive derivanti da fissazioni audiovisive disponibili in commercio, la Svizzera accorda, in luogo del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all’articolo 11 paragrafo1, un diritto al compenso ai sensi dell’articolo 35 della legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d’autore, assoggettato alla gestione collettiva e al principio di reciprocità.
esecuzioni audiovisive. DF
Art. 2
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio nazionale, 21 giugno 2019 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019 La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il presidente: Jean-René Fournier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 10 ottobre 2019.5
5 maggio 2020 Cancelleria federale