RU 2020 1399
Ordinanza
sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità
liceale in considerazione della pandemia di coronavirus
(Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale)
del 29 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso3 della Costituzione federale1,
ordina:
Art. 1 Oggetto, principi e scopo
La presente ordinanza disciplina lo svolgimento degli esami cantonali di maturità liceale nel 2020 (esami di maturità 2020) in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19).
Gli esami di maturità 2020 si svolgono secondo le disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 19952 sulla maturità (ORM) e delle normative cantonali pertinenti.
I Cantoni possono decidere, di moto proprio, di svolgere gli esami di maturità 2020 parzialmente in deroga alle disposizioni dell’ORM e conformemente alle disposizioni seguenti.
Le deroghe intendono garantire che gli esami di maturità 2020:
possano essere svolti nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e
permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’ORM.
Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente
I Cantoni possono decidere che, in deroga all’articolo 14 capoverso 1 ORM3, non si svolgono esami finali (esami di maturità ai sensi dell’art. 14 ORM).
Se i Cantoni non svolgono esami finali, in deroga all’articolo 15 capoversi1 e 2 ORM le note di maturità sono assegnate:
in tutte le materie, sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui è insegnata una materia;
per il lavoro di maturità, sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione; se il lavoro di maturità non può essere presentato, sono valutati soltanto il processo di lavoro e il lavoro scritto.
Art. 3 Esame
Agli allievi che non hanno superato l’esame di maturità a causa della deroga decisa dal Cantone ai sensi dell’articolo2 capoverso1 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all’articolo 14 capoverso 1 ORM4 e alle normative cantonali pertinenti.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.005.
Si applica fino al 31 agosto 2020.
29 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).