RU 2020 1811
Ordinanza
sui provvedimenti concernenti l’esame federale
di medicina umana 2020 in considerazione della pandemia
di coronavirus
(Ordinanza COVID-19 esame federale di medicina umana)
del 27 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche
Art. 5 cpv.1 lett. i e 2bis
La MEBEKO iscrive in una banca dati i dati rilevanti che riguardano:
i. i candidati all’esame federale di medicina umana 2020 di cui all’articolo 4a dell’ordinanza del 26 novembre 20082 sugli esami LPMed che hanno superato l’esame scritto.
Rileva i dati secondo il capoverso2 lettere a–e, g e h delle persone di cui al capoverso1 lettera i, nonché l’indicazione che queste persone sono iscritte provvisoriamente nella banca dati.
2. Ordinanza del 26 novembre 20083 sugli esami LPMed
Art. 4a Provvedimenti concernenti l’esame federale di medicina umana 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus
L’esame federale di medicina umana 2020 si compone di:
un esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte; e
la prova fornita nel quadro di un’attività pratica in un centro di perfezionamento riconosciuto dall’Istituto svizzero per la formazione medica di disporre delle attitudini e delle capacità, nonché delle modalità di comportamento e della competenza sociale necessarie all’esercizio della professione sotto vigilanza professionale (prova pratica).
Ai candidati che nel 2020 si sono iscritti alla ripetizione dell’esame pratico strutturato si applica il capoverso1 lettera b.
Art. 4b Prova pratica nel quadro dell’esame federale di medicina umana 2020
La persona responsabile del perfezionamento valuta il candidato secondo l’articolo 4a capoverso1 lettera b per una durata di sei settimane.
I contenuti e la struttura della valutazione sono conformi alle prescrizioni di un modulo di valutazione unitario.
La persona responsabile del perfezionamento rilascia al candidato un documento con il risultato della sua valutazione inclusa la motivazione.
Consegna il documento alla commissione d’esame in medicina umana entro il 15 ottobre 2021.
La MEBEKO, sezione «Formazione», elabora il modulo di valutazione di cui al capoverso2 su proposta della commissione d’esame.
Art. 12 cpv.3
La MEBEKO, sezione «Formazione», può prevedere una data straordinaria di chiusura delle iscrizioni all’esame federale 2021 per i candidati all’esame federale di medicina umana 2020.
Art. 18 cpv.4 e 5
Ai candidati all’esame federale di medicina umana 2020 non sono conteggiati, nel numero di possibilità di ripetizione secondo il capoverso3, un esame di cui all’articolo 4a capoverso1 lettera a o una prova pratica di cui all’articolo 4a capoverso1 lettera b non superati nel 2020.
Chi non supera la prova pratica prima della data di cui all’articolo 4b capoverso 4 può iscriversi alla prima sessione successiva possibile dell’esame pratico strutturato.
Art. 19 cpv.2
Ai candidati all’esame federale di medicina umana 2020 non sono conteggiati, nel numero di possibilità di ripetizione di cui al capoverso1, un esame di cui all’articolo 4a capoverso1 lettera a o una prova pratica di cui all’articolo 4a capoverso 1 lettera b non superati nel 2020.
Art. 20 cpv.3
Il presidente della commissione d’esame in medicina umana comunica al candidato all’esame federale di medicina umana 2020 il risultato dell’esame scritto di cui all’articolo 4a capoverso1 lettera a mediante una decisione formale intermedia separata.
Art. 28 Tasse e indennità per l’esame federale di medicina umana 2020
In deroga all’articolo 27 capoverso2 lettera a, la tassa per l’esame federale di medicina umana 2020 di cui all’articolo 4a è stabilita come segue:
esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte: 750 franchi;
prova pratica: 300 franchi.
I responsabili del perfezionamento ricevono un’indennità di 300 franchi per il rilascio del documento di cui all’articolo 4b capoverso3.
3. Ordinanza del 5 aprile 20174 sul registro LPMed
Art. 3 cpv.2
Iscrive i dati di cui al capoverso1 lettere a–f dei candidati all’esame federale di medicina umana 2020 di cui all’articolo 4a dell’ordinanza del 26 novembre 20085 sugli esami LPMed che hanno superato l’esame scritto, nonché l’indicazione che queste persone sono iscritte provvisoriamente nella banca dati. Cancella l’iscrizione entro il 31 ottobre 2021 se entro questa data il candidato non ha conseguito il diploma federale.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 2020 alle ore 00.00 6.
Si applica fino al 31 ottobre 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)