RU 2020 1829
Ordinanza
sugli esplosivi
(OEspl)
Modifica del 27 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:
Art. 58a Esonero dall’obbligo di partecipare a una formazione complementare durante la pandemia di COVID-19
L’obbligo di cui all’articolo 58 capoverso 2 di partecipare a una formazione complementare non si applica ai titolari di un permesso che hanno ottenuto un’abilitazione o frequentato una formazione complementare l’ultima volta dopo il 31 dicembre 2014.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 2020 alle ore 00.002.
Si applica fino al 27 gennaio 2021; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
27 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 27 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).