RU 2020 1885
Ordinanza della SEFRI
sullo svolgimento dell’esame federale
di maturità professionale 2020 in considerazione
della pandemia di coronavirus
(Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale)
del 3 giugno 2020
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo4 capoverso2 dell’ordinanza del 24 giugno 20091 sulla maturità professionale (OMPr),
ordina:
Art. 1 Oggetto e scopo
La presente ordinanza disciplina lo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19).
L’esame federale di maturità professionale 2020 si svolge parzialmente in deroga alle disposizioni dell’ordinanza della SEFRI del 16 novembre 20162 sull’esame federale di maturità professionale (OEFMP) e al programma quadro d’insegnamento della SEFRI del 18 dicembre 20123 per la maturità professionale (PQ MP).
Le deroghe intendono garantire che l’esame federale di maturità professionale 2020:
possa essere svolto nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e
permetta di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’OMPr, nell’OEFMP e nel PQ MP.
www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale
Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente
In deroga all’articolo 8 capoversi1 e 5 OEFMP4 i candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a tre giorni prima del primo esame scritto senza fornire motivazioni e riceveranno, in questo caso, il rimborso del deposito cauzionale. I candidati che si ritirano senza motivi validi oltre il termine di tre giorni prima del primo esame scritto perdono il diritto al rimborso del deposito cauzionale.
In deroga all’articolo 17 capoverso 1 OEFMP e al numero 10 del PQ MP 5, nell’ambito fondamentale e nell’ambito specifico non si svolgono esami orali. Sono fatti salvi gli esami orali di lingue straniere per i candidati che, secondo l’articolo 6 OEFMP, sono esonerati dall’esame scritto.
In deroga all’articolo 13 capoverso 7 e all’articolo 17 capoverso 4 OEFMP non si svolge la presentazione orale del progetto didattico disciplinare (PDI). In deroga all’articolo 19 capoverso 4 OEFMP, la nota del PDI è data esclusivamente dal prodotto del progetto.
Art. 3 Mancato superamento dell’esame
I candidati che nell’ambito dell’esame federale di maturità 2020 non hanno superato l’esame unico o il secondo esame parziale possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame, l’annullamento delle note conseguite.
In caso di annullamento, il sostenimento dell’esame unico o del secondo esame parziale non conta come tentativo d’esame.
In caso di annullamento delle note del secondo esame parziale, quest’ultimo deve essere sostenuto nel corso della sessione 2021 dell’esame federale di maturità professionale.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 5 giugno 2020 alle ore 00.00 6.
Si applica fino al 31 ottobre 2020.
3 giugno 2020 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer
www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale
Pubblicazione urgente del 4 giugno 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).