RU 2020 23

Ordinanza
sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 13 dicembre 2019

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:

Art. 40a Autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo

L’Ufficio centrale Armi può rilasciare, su richiesta, un’autorizzazione comune ai tiratori sportivi riconosciuti da una federazione nazionale o internazionale che partecipano insieme a una manifestazione di tiro sportivo nazionale o internazionale per l’introduzione temporanea di armi da caccia e da sport e delle relative munizioni nel traffico passeggeri senza esigere gli allegati di cui all’articolo 39 capoverso1 lettere a, b e d, se non vi è motivo di ritenere che possano esporre a pericolo la sicurezza interna o pubblica della Svizzera.

La domanda deve essere presentata dall’organizzazione che svolge la manifestazione all’Ufficio centrale Armi, a nome dei partecipanti di cui al capoverso1, con l’apposito modulo.

La procedura d’autorizzazione semplificata di cui ai capoversi1 e 2 può essere applicata anche a:

  1. autorizzazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 LArm, senza dover tuttavia fornire gli allegati di cui all’articolo 12 capoverso 3 lettere a e c della presente ordinanza;

  2. tiratori sportivi minorenni.

Se la procedura d’autorizzazione semplificata è applicata a tiratori minorenni, ciascuna federazione deve designare per i propri tiratori una persona maggiorenne responsabile della custodia in sicurezza delle armi. Le federazioni devono comunicare il nome di questa persona anche ai rappresentanti legali dei tiratori.

L’Ufficio centrale Armi può applicare la procedura d’autorizzazione semplificata soltanto previo consenso dell’autorità competente del Cantone nel cui territorio si svolge la manifestazione.

All’introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri da parte di tiratori sportivi di uno Stato Schengen, si applica l’articolo 40 capoverso 3.

II

L’allegato1 è modificato come segue:

Lett. obis Per le pratiche relative a domande d’autorizzazione, per la custodia di armi e oggetti pericolosi portati abusivamente che sono stati sequestrati, nonché per le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e alla realizzazione di armi e di oggetti pericolosi portati abusivamente sono riscossi i seguenti emolumenti: Fr.

obis. autorizzazione comune per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo (art. 40a) 300.—

III

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2020.

13 dicembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr