RU 2020 2827
Legge federale
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC)
(Riforma delle PC)
Modifica del 22 marzo 2019 (RU 2020 585; RS 831.30)
Art. 10 cpv. 1bis
Invece di:
Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è calcolato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune delle prestazioni complementari secondo l’articolo 9 capoverso 2 e diviso per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. Supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.
Leggasi:
Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune della prestazione transitoria secondo l’articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. I supplementi sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.
30 giugno 2020 Commissione di redazione dell’Assemblea federale i superstiti e l’invalidità. Correzione