RU 2020 3593

Ordinanza
concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale
in relazione al coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)

Modifica del 19 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza COVID-19 diritto ambientale del 5 giugno 20201 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3

Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 capoverso 3 possono essere presentate mensilmente, ma al più tardi entro il 31 marzo 2022.

Art. 7 cpv. 1bis, 1ter e 2bis

Fatto salvo il capoverso 1ter, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 marzo 2022.

Gli articoli 2 e 6 rimangono validi sino al 15 dicembre 2020.

La durata di validità dell’articolo 3 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.

19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr