RU 2020 3593
Ordinanza
concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale
in relazione al coronavirus (COVID-19)
(Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)
Modifica del 19 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 diritto ambientale del 5 giugno 20201 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3
Le domande di rimborso di cui all’articolo 3 capoverso 3 possono essere presentate mensilmente, ma al più tardi entro il 31 marzo 2022.
Art. 7 cpv. 1bis, 1ter e 2bis
Fatto salvo il capoverso 1ter, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 marzo 2022.
Gli articoli 2 e 6 rimangono validi sino al 15 dicembre 2020.
La durata di validità dell’articolo 3 è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.
19 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |