Fonte

RU 2020 3611

Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e
l’indennità per insolvenza
(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 26 agosto 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione del 31 agosto 19831 è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 4 e 52

Abrogati

Art. 63 Computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria

(art. 41 cpv. 4 LADI) Il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.