RU 2020 3717
Ordinanza
sul personale impiegato per la promozione della pace,
il rafforzamento dei diritti dell’uomo e
l’aiuto umanitario
(OPers-PRA)
Modifica del 26 agosto 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario è modificata come segue:
Art. 1 lett. b
La presente ordinanza disciplina:
b. la preparazione degli impieghi nonché il reclutamento e la formazione del personale;
Art. 2 cpv.1
Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli 3, 9, 25, 27, 113 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale (OPers).
Art. 4 cpv.1 lett. d
I servizi competenti per decidere in qualità di datori di lavoro e assistere le persone occupate negli impieghi vengono designati dai seguenti dipartimenti:
d. il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il DFAE, per gli impieghi del personale dell’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 6 cpv.2 lett. c e d
I seguenti uffici sono autorizzati a concludere trattati internazionali in merito a questioni tecniche e amministrative inerenti al proprio settore di attività:
l’Aggruppamento Difesa e il Settore politica di sicurezza del DDPS nell’ambito dei rispettivi compiti;
l’Amministrazione federale delle dogane del DFF per l’impiego del proprio personale;
Inserire dopo il titolo del capitolo 2
Art. 6a Reclutamento e esame dell’idoneità
Il servizio competente è responsabile del reclutamento del personale. Determina la procedura di reclutamento e definisce i criteri relativi all’idoneità e ai requisiti.
Può svolgere esami dell’idoneità.
Art. 7, rubrica e cpv.1
Preparazione all’impiego
Il servizio competente prepara il personale all’impiego. Secondo i contenuti, la natura e l’urgenza dell’impiego, tale preparazione può consistere in misure d’introduzione e di formazione. Gli aspetti della preparazione all’impiego rilevanti per la sicurezza possono essere considerati anche per le persone di accompagnamento (coniuge, partner registrato o convivente) e i figli, se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare.
Art. 11 (concerne soltanto il testo francese ad eccezione della nota a piè di pagina)
La persona in via d’assunzione deve compilare un questionario medico. Deve sottoporsi alle visite mediche e ai trattamenti profilattici e terapeutici ritenuti necessari dal servizio medico dell’Amministrazione federale3 o dal servizio competente per l’impiego.
Art. 13 cpv.1
Il servizio competente può vincolare il contratto di lavoro alla condizione che il candidato rinunci a farsi accompagnare durante l’impiego dalla persona di accompagnamento e dai figli. Esso tiene conto della durata dell’impiego, della sicurezza e delle condizioni di vita e di lavoro nel luogo d’impiego, nonché delle opportunità di formazione per i figli. La possibilità di operare un ricongiungimento familiare è menzionata espressamente nel contratto.
Health & Medical Service (HMS)
Art. 14 cpv.2 e 3
Il dipartimento competente assegna ogni funzione a una classe di stipendio. La valutazione delle funzioni della classe di stipendio 32 o di una classe superiore sottostà all’approvazione del DFF.
Abrogato
Art. 16 cpv.1
Il servizio competente può concedere aumenti di stipendio in caso di impieghi di durata almeno pari a un anno oppure se la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore.
Art. 18 cpv. 3 e 4
Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve superare i 900 franchi al mese.
Abrogato
Art. 19 cpv.2 e 3
Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve sperare i 900 franchi al mese.
Abrogato
Art. 20 Indennità versate da terzi
Le indennità versate da un Paese, da un’organizzazione internazionale o da terzi devono essere comunicate senza indugio al servizio competente e vengono computate con quelle previste dalla presente ordinanza e dagli articoli 44, 51 e 51a OPers4.
Art. 21 cpv.1, nota a piè di pagina,2 e 3
Concerne soltanto il testo tedesco
Concerne soltanto il testo francese
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 22 cpv.2
Il DFAE coordina, d’intesa con l’AFF, prestazioni complementari adeguate per i rischi relativi ai costi di cura, invalidità e morte non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare.
Art. 24 cpv.1
Ogni anno civile il personale ha diritto a:
sei settimane di vacanza fino all’anno civile incluso in cui compie il 49° anno di età;
sette settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compie il 50° anno di età.
Art. 25 cpv.4, 4bis,5 e 7
Il servizio competente assume i seguenti costi del viaggio di vacanza diretto:
per principio: i costi di un viaggio tra il luogo d’impiego e il paese di domicilio o di provenienza;
se la destinazione non coincide con il Paese di domicilio o di provenienza: al massimo i costi di un volo diretto per la Svizzera.
I giustificativi del viaggio di vacanza di cui al capoverso4 devono essere prodotti in ogni caso. Si applicano i prezzi di riferimento della Centrale viaggi della Confederazione per un viaggio al prezzo più conveniente in classe economica. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3.
Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, le persone di accompagnamento e i figli hanno diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi4 e 4bis.
Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, il servizio competente può decidere di pagare, al posto di un viaggio di vacanza per la persona assunta, il viaggio di una persona di accompagnamento o di un figlio in visita nel luogo d’impiego. I costi del viaggio sono assunti nei limiti fissati ai capoversi4 e 4bis.
Art. 26, rubrica, nonché lett. b–e, h e i
Congedi pagati Il personale ha diritto al massimo a:
un giorno lavorativo per il proprio matrimonio, compreso il matrimonio civile, o per la registrazione dell’unione domestica;
dieci giorni lavorativi per la nascita di un figlio proprio (congedo parternità) oppure di quello del partner registrato; questi giorni devono essere presi di seguito o singolarmente, nei dodici mesi successivi alla nascita di uno o più figli;
tre giorni lavorativi per organizzare la cura di familiari (coniuge, partner registrato, convivente, figli o genitori) colpiti inaspettatamente da una malattia grave o da un infortunio;
tre giorni lavorativi per il decesso di un familiare di cui alla lettera d;
gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul luogo d’impiego dalle organizzazioni internazionali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gravose;
gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul luogo d’impiego dal servizio competente nel caso di impieghi bilaterali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gravose.
Art. 27, rubrica e cpv.2
Viaggi connessi a congedi pagati
Per i congedi ai sensi dell’articolo 26 lettere h e i, il servizio competente può scegliere un luogo di riposo per la persona assunta e rimborsarle i costi di viaggio.
Art. 28 cpv.2
Esso organizza il trasporto e ne copre le spese effettive secondo l’allegato1.
Art. 29 cpv.1
Il servizio competente assume i costi del viaggio diretto andata e ritorno. Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, assume anche i costi comprovati del viaggio della persona di accompagnamento e dei figli. Questi costi sono calcolati in conformità degli articoli 45, 46 e
capoversi1 e 2 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20015 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers).
Art. 30 Spese per il trasporto degli effetti personali
A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati sotto forma di bagaglio accompagnato o in eccedenza, oppure come merce. Essi comprendono sia materiale per l’impiego e la formazione messo a disposizione dal servizio competente sia oggetti privati.
Il servizio competente organizza e assume i costi effettivi del trasporto degli effetti personali appartenenti all’impiegato e, se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare, alla persona di accompagnamento e ai figli.
Le modalità e l’entità del trasporto sono determinati in base all’allegato1.
I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.
Art. 31 cpv. 3
Il servizio competente può versare un’indennità giornaliera per il vitto che corrisponda ai costi abituali locali. L’indennità è ridotta a partire dal 61° giorno d’impiego.
Art. 32 Costi dei viaggi di servizio ordinati
Per il rimborso dei costi dei viaggi di servizio ordinati del personale si applicano gli articoli 29 e 30 capoversi1 e 2.
Art. 33 cpv.1
Il servizio competente assume i costi effettivi della formazione dei figli fino ad un massimo di 24 000 franchi all’anno per figlio se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego ed è versato un assegno familiare conformemente all’articolo 51 OPers6.
Art. 35 cpv. 3
Su richiesta il servizio competente può rifondere a chi esercita un’attività indipendente le spese comprovate derivanti dal mantenimento del proprio ufficio o studio durante il periodo d’impiego. Il servizio competente determina caso per caso il contributo mensile. Detto contributo non può superare i 6000 franchi al mese ed è concesso al massimo per un anno.
Art. 39
Abrogato
Art. 43
Abrogato
II
L’allegato1 è sostituito dalla versione qui annessa.
L’allegato2 è abrogato.
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2020.
L’articolo 14 capoverso2 e l’abrogazione dell’allegato2 entrano in vigore il 1° ottobre 2021.
26 agosto 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art. 28 cpv.2 e 30 cpv. 3) Trasporto di effetti personali* 1. Paese di provenienza o di domicilio** – Paese d’impiego dell’impiego*** / tre mesi e fino a un anno e fino a due anni persona trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo adulta oppure 50 kg / 0,6 m3 200 kg /1,2 m3 500 kg trasporto 1000 kg trasportrasporto ter- trasporto terrestre marittimo o to marittimo o restre terrestre**** terrestre**** bambino trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo oppure – – 250 kg trasporto 500 kg trasporto marittimo o marittimo o terrestre***** terrestre***** 2. Paese d’impiego – Paese di provenienza o di domicilio**/ Paese d’impiego – Paese d’impiego dell’impiego***/ tre mesi e fino a un anno e fino a due anni persona trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo trasporto aereo adulta oppure 60 kg / 0,6 m3 200 kg /1,2 m3 500 kg trasporto 1000 kg trasportrasporto trasporto terrestre marittimo o to marittimo o terrestre terrestre**** terrestre**** bambino trasporto aereo trasporto aereo1,95 m3 trasporto aereo dell’impiego***/ tre mesi e fino a un anno e fino a due anni oppure – – 250 kg trasporto 500 kg trasporto marittimo o marittimo o terrestre***** terrestre***** 3. Commento ai numeri1 e 2 * I pesi e i volumi indicati nelle due tabelle si intendono lordi incluso l’imballaggio. Determinante per il calcolo dei costi di trasporto è il valore raggiunto per primo. I costi dovuti al superamento di questi valori sono a carico del personale. ** È possibile fare valere il diritto al trasporto per il Paese di provenienza o per il Paese di domicilio; una ripartizione non è possibile. *** Determinante per il calcolo del diritto al trasporto è la durata effettiva dell’impiego all’estero e non la durata del rapporto di lavoro. **** Massimo un container da 20 piedi per famiglia. ***** Contenuto nel container da 20 piedi della famiglia.