RU 2020 3975

Ordinanza
concernente l’attestazione del diritto di voto
per referendum popolari a livello federale durante
il periodo dell’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 attestazione del diritto di voto)

del 7 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo2 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201; visto l’articolo 91 capoverso1 della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP),
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina, per il periodo dell’epidemia di COVID-19, l’attestazione del diritto di voto dei firmatari di domande di referendum popolari a livello federale dopo la scadenza del termine di referendum.

Si applica alle domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 30 giugno 2020 e il 31 luglio 2021.

Art. 2 Deposito presso la Cancelleria federale

La domanda di referendum deve essere depositata presso la Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum con il necessario numero di firme, separate per Cantone.

In deroga all’articolo 59a LDP, le liste di firme possono essere depositate con o senza l’attestazione del diritto di voto.

RS 161.17

Art. 3 Richiesta dell’attestazione del diritto di voto dopo la scadenza del termine di referendum

La Cancelleria federale trasmette le liste di firme prive di attestazione ai servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale e sollecita le attestazioni.

Essa rinuncia a trasmettere le liste se:

  1. sono state depositate 50 000 o più firme valide ed è quindi stata constatata la riuscita del referendum; o

  2. sono state depositate meno di 50 000 firme.

Art. 4 Attestazione del diritto di voto dopo la scadenza del termine di referendum

Dopo la scadenza del termine di referendum, i servizi competenti per le attestazioni del diritto di voto secondo il diritto cantonale attestano e ritornano esclusivamente le liste di firme che hanno ricevuto dalla Cancelleria federale.

Ritornano le liste di firme attestate alla Cancelleria federale senza indugio, ma al più tardi entro 14 giorni dal loro ricevimento.

Appongono un timbro di ricevimento sulle liste di firme pervenute da altri mittenti dopo la scadenza del termine di referendum e conservano tali liste fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla riuscita del referendum.

Art. 5 Disposizioni complementari

Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni della LDP e dell’ordinanza del 24 maggio 19783 sui diritti politici.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore l’8 ottobre 2020 alle ore 00.004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

7 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 7 ottobre 2020 conformemente all’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).