RU 2020 4147

Ordinanza
sui provvedimenti nel settore della cultura secondo
la legge COVID-19
(Ordinanza COVID-19 cultura)

del 14 ottobre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 capoverso 11 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,
ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopi dei provvedimenti di sostegno

I provvedimenti secondo l’articolo 11 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e secondo la presente ordinanza hanno lo scopo di:

  1. attenuare le ripercussioni economiche dell’epidemia di COVID-19 per le imprese culturali, gli operatori culturali e le organizzazioni culturali amatoriali;

  2. sostenere le imprese culturali nell’adeguamento alle mutate circostanze dovute all’epidemia di COVID-19;

  3. evitare danni a lungo termine al panorama culturale svizzero e contribuire a preservare la diversità culturale.

Art. 2 Definizioni

Nell’articolo 11 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nella presente ordinanza s’intende per:

  1. settore della cultura: i settori delle arti sceniche, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei; i Cantoni possono definire in modo più restrittivo o più ampio il settore della cultura;

  2. manifestazione: un evento culturale limitato nel tempo, svolto e pianificato in uno spazio o perimetro definito, a cui partecipano più persone;

RS 442.15

  1. impresa culturale: persona giuridica che realizza il proprio fatturato principalmente nel settore della cultura;

  2. operatore culturale: persona fisica che è attiva principalmente nel settore della cultura;

  3. essere attivo principalmente nel settore della cultura: essere attivo professionalmente ai sensi dell’articolo 6 capoverso2 primo periodo dell’ordinanza del 23 novembre 20112 sulla promozione della cultura (OPCu);

  4. organizzazione culturale amatoriale: organizzazione di operatori culturali nelle discipline della musica e del teatro non attivi professionalmente ai sensi dell’articolo 6 capoverso2 primo periodo OPCu;

  5. provvedimenti statali: provvedimenti ordinati dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per combattere il coronavirus (COVID–19);

  6. progetto di ristrutturazione: progetto volto al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo1 lettera b avente come oggetto il riorientamento strutturale dell’impresa culturale o l’acquisizione di pubblico da parte sua.

Art. 3 Aiuti finanziari

Possono essere concessi i seguenti aiuti finanziari:

  1. indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali per indennizzare perdite finanziarie in relazione a manifestazioni, progetti e limitazioni dell’attività culturale;

  2. contributi a progetti di ristrutturazione;

  3. prestazioni in denaro a operatori culturali per coprire le spese di mantenimento immediate (aiuto finanziario d’emergenza);

  4. sostegno a organizzazioni culturali amatoriali per indennizzare perdite finanziarie in relazione a manifestazioni;

Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. I Cantoni possono fissare priorità di politica culturale.

Sezione 2 Indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali

Art. 4 Condizioni che danno diritto agli aiuti finanziari

Le imprese culturali che ne fanno richiesta ricevono aiuti finanziari per i danni economici legati all’annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell’attuazione di provvedimenti statali.

Possono essere fatti valere soltanto i danni in relazione a manifestazioni e progetti già programmati o pianificati in modo vincolante.

Sono assegnati aiuti finanziari soltanto alle imprese culturali che:

  1. esistevano già il 15 ottobre 2020;

  2. non sono unità amministrative statali o persone di diritto pubblico; e

  3. hanno sede in Svizzera.

Per gli aiuti finanziari secondo la presente sezione sono considerate imprese culturali anche gli organizzatori amatoriali a condizione che dispongano di un budget per la manifestazione di almeno 50 000 franchi e che subiscano un danno di almeno

000 franchi.

Art. 5 Calcolo dei danni e importo dell’indennità

Sono indennizzabili soltanto i danni che:

  1. sono stati causati da provvedimenti statali; e

  2. non sono coperti da altre indennità.

L’indennità copre al massimo l’80 per cento dei danni finanziari.

Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.

Art. 6 Procedura

Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2021 ai servizi competenti designati dai Cantoni.

Il Cantone competente è quello in cui ha sede l’impresa culturale.

I Cantoni decidono in merito alle richieste. La procedura è disciplinata dal diritto cantonale.

Sezione 3 Contributi a progetti di ristrutturazione

Art. 7 Condizioni che danno diritto agli aiuti finanziari

Le imprese culturali che ne fanno richiesta ricevono aiuti finanziari a sostegno di progetti di ristrutturazione.

Si applicano le condizioni di cui all’articolo4 capoverso3 lettere b e c.

Art. 8 Criteri per l’assegnazione di contributi

Le richieste sono valutate secondo i seguenti criteri:

  1. chiarezza, plausibilità e qualità specialistica del concetto;

  2. innovazione;

  3. efficacia attesa del progetto ai fini dello scopo di cui all’articolo1 lettera b;

  4. sostenibilità attesa del progetto.

La decisione in merito alle richieste è presa in base a una valutazione globale dei criteri per l’assegnazione di contributi.

Art. 9 Importo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 60 per cento dei costi di un progetto.

Ammontano al massimo a 300 000 franchi per impresa culturale.

Art. 10 Procedura

La procedura è disciplinata dall’articolo 6.

Sezione 4 Aiuto finanziario d’emergenza a operatori culturali

Art. 11 Condizioni che danno diritto all’aiuto finanziario

Gli operatori culturali che ne fanno richiesta ricevono prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate, nella misura in cui non sono in grado di farvi fronte (aiuto finanziario d’emergenza).

L’aiuto finanziario d’emergenza è riservato agli operatori culturali domiciliati in Svizzera.

Art. 12 Criteri per l’assegnazione di contributi

Il criterio che dà diritto agli aiuti finanziari d’emergenza è un bisogno effettivo tenuto conto delle spese nonché del reddito e della sostanza dell’operatore culturale.

Sono considerate spese computabili i costi per l’alloggio, i premi di assicurazione, i costi per le cure sanitarie e altre spese di mantenimento immediate quali segnatamente i contributi di mantenimento e i costi per la custodia esterna dei figli. 3È considerato reddito computabile il reddito complessivo imponibile previsto derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente e gli altri redditi provenienti segnatamente da indennità giornaliere, rendite, locazioni, partecipazioni agli utili e dall’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus.

Un reddito computabile di oltre 40 000 franchi per le persone singole e di oltre

000 franchi per i coniugi esclude un aiuto finanziario d’emergenza. Il limite di reddito aumenta di 10 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.

È considerata sostanza computabile la sostanza liberamente disponibile al momento della presentazione della richiesta. Ne fanno parte gli averi disponibili sui conti bancari e negli investimenti finanziari. Sono considerati patrimonio non liberamente disponibile segnatamente gli averi di previdenza, le assicurazioni sulla vita, l’abitazione per uso proprio, gli strumenti musicali, le opere d’arte di propria creazione nonché i veicoli e gli altri oggetti necessari per l’esercizio della professione. Nel caso delle persone coniugate, fatta salva una convenzione matrimoniale di altro tenore, è computata la metà della sostanza liberamente disponibile amministrata congiuntamente.

Una sostanza computabile di oltre 30 000 franchi esclude un aiuto finanziario d’emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 15 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.

Art. 13 Calcolo e importo dell’aiuto finanziario d’emergenza

L’aiuto finanziario d’emergenza risulta della differenza tra le uscite computabili e il reddito computabile.

L’aiuto finanziario d’emergenza ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

Il regolamento sui contributi di Suisseculture Sociale stabilisce nel dettaglio le regole per il calcolo dell’aiuto finanziario d’emergenza e disciplina le modalità per il suo versamento.

Art. 14 Procedura

Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2021 all’associazione Suisseculture Sociale.

Suisseculture Sociale decide in merito alle richieste in qualità di autorità ai sensi dell’articolo1 capoverso2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa (PA).

Sezione 5 Organizzazioni culturali amatoriali

Art. 15 Condizioni che danno diritto agli aiuti finanziari

Le organizzazioni culturali amatoriali che ne fanno richiesta ricevono aiuti finanziari per danni economici legati all’annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni.

Possono essere fatti valere soltanto i danni in relazione a manifestazioni programmate in modo vincolante.

Art. 16 Calcolo dei danni e importo dell’indennità

Sono indennizzabili soltanto i danni che:

  1. sono stati causati da provvedimenti statali; e

  2. non sono coperti da altre indennità.

L’indennità copre al massimo l’80 per cento dei danni finanziari.

È limitata a 10 000 franchi all’anno per organizzazione culturale.

Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.

Art. 17 Procedura

Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2021 alle associazioni mantello riconosciute dal Dipartimento federale dell’interno.

Le associazioni mantello decidono in merito alle richieste in qualità di autorità ai sensi dell’articolo1 capoverso2 lettera e PA4.

Sezione 6 Disposizioni procedurali comuni

Art. 18

I richiedenti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per ridurre i danni e coprire le spese di mantenimento immediate.

Devono rendere verosimili i danni e il nesso di causalità. Per quanto possibile e ragionevolmente esigibile devono documentare i danni.

Sono tenuti a fornire informazioni veritiere e complete nelle loro richieste. È chiesto il rimborso di eventuali prestazioni versate indebitamente.

Gli organi d’esecuzione competenti dell’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus trasmettono agli organi d’esecuzione secondo la presente ordinanza le informazioni necessarie per il calcolo degli aiuti su richiesta di questi ultimi.

Sezione 7 Esecuzione, procedura di ricorso e finanziamento

Art. 19 Esecuzione

L’Ufficio federale della cultura esegue la presente ordinanza.

Emana in collaborazione con i Cantoni direttive che definiscono la prassi per gli aiuti finanziari secondo le sezioni2 e 3.

Art. 20 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è disciplinata:

  1. per i provvedimenti di sostegno secondo l’articolo3 capoverso1 lettere c e d: dalle disposizioni generali sull’organizzazione della giustizia federale;

  2. per i provvedimenti di sostegno di cui all’articolo3 capoverso1 lettere a e b: dal diritto procedurale cantonale applicabile.

Art. 21 Finanziamento

Nel calcolo della partecipazionedella Confederazione al finanziamento delle indennità per perdita di guadagno e dei progetti di ristrutturazione di cui all’articolo 11 capoverso3 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, i contributi dei Cantoni sono considerati soltanto nella misura in cui superano le uscite per la cultura dei loro consuntivi 2019. Eventuali contributi delle Città, dei Comuni e delle lotterie sono computati nelle quote del Cantone.

Il versamento dei contributi della Confederazione ai Cantoni e agli altri organi d’esecuzione secondo la presente ordinanza avviene in rate trimestrali, in funzione dello stato di avanzamento nel trattamento delle richieste da parte degli organi di esecuzione.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 22 Disposizione transitoria

Le richieste presentate prima del 21 settembre 2020 e pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza sono esaminate in base all’ordinanza COVID cultura del 20 marzo 20205.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 26 settembre 20206.

Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Pubblicazione urgente del 14 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).