RU 2020 4159
Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l’epidemia
di COVID-19 nella situazione particolare
(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)
Modifica del 18 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 20201 è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 3b Persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici
Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture, in aree di attesa delle ferrovie e delle linee di autobus e tram, in stazioni ferroviarie, aeroporti o altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.
Sono esentati dall’obbligo di cui al capoverso1:
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali;
gli ospiti di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo se sono seduti a un tavolo;
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
i membri del personale se sono adottate altre misure di protezione idonee, quali l’installazione di barriere adeguate;
le persone che si esibiscono, quali artisti o sportivi, se a causa del tipo di attività non è possibile portare la mascherina.
Nelle seguenti strutture vige l’obbligo di cui al capoverso1 soltanto se è previsto nel piano di protezione di cui all’articolo 4:
le istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia;
le scuole dell’obbligo, le scuole del livello secondario II e del livello terziario, nonché le aule di altri istituti di formazione in cui, a causa del tipo di attività, portare la mascherina ostacola lo svolgimento della lezione;
le aree per l’allenamento delle strutture per lo sport e il fitness.
L’obbligo di portare la mascherina facciale di cui al capoverso1 non modifica in alcun modo gli altri provvedimenti previsti nei piani di protezione dei gestori e degli organizzatori di cui agli articoli 4–6a. In particolare, la distanza obbligatoria deve essere rispettata nel limite del possibile anche quando si porta la mascherina.
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 3c Divieto di assembramento nello spazio pubblico
Sono vietati gli assembramenti di più di 15 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.
Art. 5a Consumo di alimenti e bevande
Nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti.
Art. 6 Disposizioni particolari per le manifestazioni con al massimo 1000 persone
Se nelle manifestazioni con oltre 100 e fino a un massimo di 1000 visitatori o di 1000 partecipanti sono registrati i dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b, occorre prevedere una suddivisione in settori con un massimo di 100 persone.
Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private), alle quali partecipano su invito oltre 15 e fino a un massimo di 100 persone, si applica unicamente quanto segue:
l’organizzatore deve: 1. registrare i dati di contatto dei partecipanti secondo l’articolo 5, 2. garantire il rispetto dei provvedimenti di cui alle lettere b e c;
gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
i partecipanti devono portare una mascherina facciale, a meno che si trovino al loro posto a sedere per consumare alimenti o bevande; vigono inoltre le deroghe di cui all’articolo 3b capoverso 2 lettere a, b e f.
Le manifestazioni private con oltre 100 persone sottostanno all’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 4 e possono avere luogo soltanto in strutture accessibili al pubblico.
Alle manifestazioni, sia private sia non private, con al massimo 15 persone si applica unicamente l’articolo 3.
Art. 7, frase introduttiva
L’autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all’articolo 4 capoversi 2–4 e agli articoli 5, 5a e 6 se:
Art. 10 cpv. 3
I datori di lavoro rispettano le raccomandazioni dell’UFSP sulla possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi2.
Art. 13 lett. a
È punito con la multa chi:
a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta i suoi obblighi di cui agli articoli 4 capoversi1 e 2, e agli articoli 5a, 6 capoversi 1–3
II
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2020 alle ore 00.003.
18 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: insorgenze, epidemie, pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.
Pubblicazione urgente del 18 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Allegato
(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1) Prescrizioni relative ai piani di protezione
Art. N. 3 .3
3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.
Art. N. 4 .4 lett. c e d, nonché 4.5
4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:
nelle discoteche e nelle sale da ballo: l’ora di arrivo e di partenza;
per le manifestazioni senza posti a sedere con oltre 100 persone: il settore di cui all’articolo 6 capoverso1 in cui si troverà la persona.
4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.
Art. N. 5, titolo, nonché 5.1, 5.3 e 5.4
Provvedimenti particolari in presenza di oltre 100 persone 5.1 Nelle manifestazioni con oltre 100 visitatori, tra i settori di cui all’articolo 6 capoverso1 occorre rispettare la distanza obbligatoria. Il passaggio dei visitatori da un settore all’altro è vietato. 5.3 Nelle manifestazioni con oltre 100 partecipanti, la protezione necessaria deve essere definita nel piano di protezione, segnatamente mediante il rispetto della distanza obbligatoria, l’adozione di misure di protezione o, in caso di registrazione dei dati di contatto, la costituzione di squadre fisse o l’esclusione del rimescolamento tra gruppi di oltre 100 persone. 5.4 Nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo possono essere presenti contemporaneamente al massimo 100 ospiti nel settore degli ospiti, nel locale o in ciascuno dei settori di cui all’articolo 6 capoverso1.
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.