RU 2020 4613
Ordinanza
concernente l’assicurazione facoltativa
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OAF)
Modifica del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI
1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 958 franchi annui.
Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 958 e 23 950 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi meno di 550 000 958 – 550 000 1 010 101
750 000 3 434 151,50
550 000 e oltre 23 950 –
Art. 14b cpv.1 e 2, primo periodo
Gli assicurati devono fornire alla Cassa di compensazione i dati necessari alla fissazione dei contributi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno contributivo.
La Cassa di compensazione fissa i contributi dovuti per l’anno contributivo mediante decisione entro il 31 agosto dell’anno successivo all’anno contributivo. ...
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |