Fonte

RU 2020 5163

Ordinanza dell’UFAB
concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui
per gli oggetti locativi o in proprietà

Modifica del 12 novembre 2020

L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)
ordina:

I

L’ordinanza dell’UFAB del 27 gennaio 20041 concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui per gli oggetti locativi o in proprietà è modificata come segue:

Art. 3 cpv.1

Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di1 vano 180 000 195 000 210 000 225 000 255 000 280 000 Abitazione di 2 vani 240 000 265 000 280 000 300 000 340 000 380 000 Abitazione di 3 vani 305 000 335 000 360 000 380 000 435 000 480 000 Abitazione di 4 vani 380 000 420 000 450 000 475 000 540 000 600 000 Abitazione di 5 vani 450 000 495 000 530 000 565 000 640 000 715 000 Abitazione di 6 vani 515 000 565 000 605 000 640 000 730 000 810 000 Abitazione di 7 vani 625 000 690 000 735 000 780 000 890 000 990 000

Art. 4 cpv.1 e 2

Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abitazioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di 2 vani 270 000 300 000 325 000 345 000 395 000 440 000 Abitazione di 3 vani 345 000 385 000 415 000 440 000 505 000 560 000 Abitazione di 4 vani 430 000 480 000 520 000 550 000 630 000 700 000 Abitazione di 5 vani 515 000 570 000 620 000 655 000 745 000 830 000 Abitazione di 6 vani 585 000 645 000 705 000 745 000 850 000 945 000 Abitazione di 7 vani 710 000 785 000 855 000 905 000 1 035 000 1 150 000

Per i mutui dirett i e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli Dimensioni dell’abitazione Livello I Livello II Livello III Livello IV Livello V Livello VI Abitazione di 3 vani 485 000 505 000 540 000 570 000 615 000 685 000 Abitazione di 4 vani 600 000 630 000 675 000 710 000 765 000 850 000 Abitazione di 5 vani 715 000 745 000 795 000 845 000 910 000 1 010 000 Abitazione di 6 vani 815 000 850 000 910 000 960 000 1 040 000 1 155 000 Abitazione di 7 vani 990 000 1 030 000 1 105 000 1 100 000 1 260 000 1 400 000

Art. 5 cpv.1

Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli Livello I + II Livello III + IV Livello V + VI Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velocipedi 34 000 38 000 42 000 Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi 19 000 21 000 23 000 Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto 12 000 13 000 14 000 Locale secondario 22 000 23 000 24 000

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2020.

12 novembre 2020 Ufficio federale delle abitazioni: Martin Tschirren