RU 2020 529

Ordinanza del DFI
sulle prestazioni dellʼassicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie
(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 7 febbraio 2020

Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI)
ordina:

I

Lʼordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 1

Lʼallegato1 indica le prestazioni di cui allʼarticolo 33 lettere a e c OAMal, che sono state esaminate dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali e di cui lʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione):

  1. assume i costi;

  2. assume i costi solo a determinate condizioni;

  3. non assume i costi.

Lʼallegato1 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato1 sono pubblicate sul sito Internet dellʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP)2.

www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche

Art. 3c cpv. 4

Lʼallegato 1a non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼallegato 1a sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP3.

Art. 12a lett. a

L’assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura Condizione

a. Vaccinazione e richiami contro difte- Secondo il «Calendario vaccinale svizzero rite, tetano, pertosse, poliomielite; 2019» (Calendario vaccinale 2019)4 curato vaccinazione contro morbillo, orec- dall’UFSP e dalla Commissione federale chioni, rosolia per le vaccinazioni (CFV).

Art. 20a cpv. 3

Lʼelenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet

Art. 28 cpv. 2

Lʼelenco delle analisi non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet dellʼUFSP 6.

Art. 29 cpv. 2

Lʼelenco dei medicamenti con tariffa non è pubblicato né nella RU né nella RS. Le modifiche e le versioni consolidate dellʼelenco sono pubblicate sul sito Internet

www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Limitazione dell’assunzione dei costi per determinanti interventi elettivi

Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif

www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi analisi (EMAp)

www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA)

www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Medicamenti > Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT)

II

Gli allegati1 e 1a sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

7 febbraio 2020 Dipartimento federale dellʼinterno: Alain Berset

Allegato 18

(art. 1) Rimunerazione da parte dellʼassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

Non pubblicato nella RU. L’allegato1 può essere consultato all’indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche.

Allegato 1a9 Limitazione dellʼassunzione dei costi per determinati interventi elettivi

Non pubblicato nella RU. L’allegato 1a può essere consultato all’indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Limitazione dellʼassunzione dei costi per determinati interventi elettivi.