RU 2020 5449

Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 78 cpv. 3

Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con

kg di azoto disponibile. Per il computo sono determinanti la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz»2 dell’UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

Art. 79 cpv.4

I contributi sono versati fino al 2022.

Art. 82 cpv. 6

I contributi sono versati fino al 2022.

Art. 82b cpv. 2

I contributi sono versati fino al 2022.

Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch

Art. 82c cpv. 2

Il gestore s’impegna a effettuare le registrazioni conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse- Bilanz. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz»3 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

Art. 82d cpv.4

I contributi sono versati fino al 2022.

Art. 82f cpv. 3

I contributi sono versati fino al 2022.

Art. 97 cpv.1, frase introduttiva e 2

Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 31 ottobre 20184 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:

Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l’articolo 7 OCoC per il controllo della PER.

Art. 104 cpv. 6

Abrogato

Art. 115f Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020

Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l’allegato1 numero 6.1, controllate l’ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.

Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.3 lettera c, i pagamenti diretti per il 2021 non sono ridotti se si tratta della mancata indicazione dei numeri di omologazione di prodotti fitosanitari.

II

Gli allegati1, 5, 6 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch

III

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

L’articolo 78 capoverso 3, nonché gli allegati1 numero 2.1.1 e 5 numero 3.1 entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art. 13 cpv.1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv.1, 18 cpv. 3–5, Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Art. N. 1 .1 lett. c

1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell’azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell’azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:

c. dati concernenti la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, numero di omologazione del prodotto impiegato, data e quantità), il raccolto e le rese nonché per le colture campicole dati concernenti le varietà, l’avvicendamento delle colture e la lavorazione del suolo;

Art. N. 2 .1.1

2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz»5 dell’UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.

Art. N. 2 .1.11

2.1.11 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida «Suisse- Bilanz»6 sono considerate come valori massimi per il bilancio di concimazione equilibrato. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.

Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch

Art. N. 6 .1.1

6.1.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni tre anni civili da un servizio riconosciuto.

Allegato 5

(art. 71 cpv.1 e 4) Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

Art. N. 3 .1

3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI»7 dell’UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz»8. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L’UFAG è competente per l’omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio foraggero.

Le versioni del Bilancio foraggero PLCSI applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Contributi per i sistemi di produzione > Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita.

Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch

Allegato 6

(art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv.1, 2bis e 3, 76 cpv.1, nonché 115d cpv. 1) Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali A Esigenze dei contributi SSRA

Art. N. 2 .2 lett. a

2.2 Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se:

a. il gestore, mediante un’attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»9 dimostra che il relativo modello adempie le esigenze; l’UFAG stabilisce quali prescrizioni devono adempiere le stuoie e il programma di verifica;

Art. N. 3 .1 lett. a

3.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:

a. un’area di riposo con strato di segatura o strato equivalente per l’animale senza perforazioni;

Art. N. 3 .1a

3.1a L’intera superficie accessibile agli animali nella stalla e nell’area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

Art. N. 4 .1 lett. a

4.1 Gli animali devono avere in permanenza accesso a:

a. un'area di riposo di almeno1,2 m2 per animale con pagliericcio o strato equivalente per l'animale; al massimo la metà di questa superficie può essere sostituita da nicchie di riposo sopraelevate e non perforate; queste possono essere prive di lettiera;

La norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, 3003 Berna od ottenuta a pagamento presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur oppure sul sito Internet www.snv.ch B Esigenze dei contributi URA

Art. N. 2 .4 lett. a

2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:

a. per gli animali della specie bovina e bufali nonché per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1, gli animali possano coprire almeno il 25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli;

Allegato 8

(art. 105 cpv.1, 115a cpv.1 e 2, nonché 115c cpv. 2) Riduzione dei pagamenti diretti

Art. N. 2 .7.1 lett. a

2.7.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l’intera superficie inerbita dell’azienda o mediante un importo forfettario. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda recidiva la riduzione è quadruplicata.

a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non ricono- 200 fr. sciuto dall’UFAG, lacunoso, mancante, errato o inuti- Se la lacuna permane dopo il lizzabile (all. 5 n. 3.1); dati sugli animali non corri- termine suppletivo: 120 % dei spondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel contributi bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2–4); superfici permanentemente inerbite, prati artificiali e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 70 e 71, all. 5 n. 2–4); rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3); foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1); indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5); razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71 cpv. 2); indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5)

Art. N. 2 .9.4 lett. d

d. La documentazione delle Tutte le categorie di animali 200 fr. uscite non è conforme alle (all. 6 lett. A n. 7.5 e 7.6 Nessuna riduzione se nello stesso esigenze nonché lett. B n. 1.6 e 4.3) anno e per la stessa categoria di animali i PD sono ridotti in relazione al registro delle uscite per la protezione degli animali

Art. N. 2 .10.6 lett. a

a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, 200 fr. mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo Riduzione del 120 % del totale dei di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei contributi per il foraggiamento moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzio- scaglionato di suini a tenore ridotto ne del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 di azoto se la lacuna permane dopo «Bilancio import/export»10 nella Guida «Suisse-Bilanz» il termine suppletivo

Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).