RU 2020 5517

Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura
(OMSC)

Modifica dell’11 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 79 capoverso2, 80 capoversi2 e 3, 81 capoverso1, 86a capoverso2, 166 capoverso4 e 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),

Art. 1 cpv.2

Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebitamento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.

Art. 4 cpv.3

In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve soddisfare i requisiti di cui al capoverso2.

Art. 5 Sostanza

Se la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo1 capoverso1 lettere a e b.

I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.

Art. 6 cpv.3

Abrogato

Art. 8

Abrogato

Art. 9 cpv.3 e 4

Per le domande che non superano l’importo limite di cui all’articolo 10 capoverso2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all’UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all’UFAG.

Per le domande che superano l’importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all’UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la decisione al richiedente dopo che l’UFAG l’ha approvata.

Art. 10 cpv.1

Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all’UFAG.

Art. 12 cpv.2

Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del mutuo, la costituzione di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria registrale. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca o della cartella ipotecaria registrale nel registro fondiario.

Art. 15 Alienazione con utile

Se l’azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata.

L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L’UFAG stabilisce i valori d’imputazione.

Art. 18a Alta vigilanza

L’UFAG esercita l’alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.

Se nell’ambito della sua alta vigilanza l’UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l’importo indebitamente concesso.

Titolo prima dell’art. 28

Sezione 2 Aiuti per la riqualificazione

Art. 28 Menzione nel registro fondiario

Se sono stati concessi aiuti alla riqualificazione ai sensi dell’articolo 86° LAgr, all’atto della cessazione della gestione dell’azienda è notificata al registro fondiario una menzione di una restrizione della proprietà di diritto pubblico, la quale vieta che la superficie e l’edificio rimasti al richiedente costituiscano elementi di un’azienda giusta l’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola.

La menzione è valida per la durata di vent’anni dalla cessazione della gestione dell’azienda. I costi sono a carico del richiedente. Una cancellazione di tale restrizione della prorietà prima della scadenza di tale termine è possibile solo con il consenso dell’UFAG.

Art. 29 Rimborso di aiuti

Se la cessazione della gestione dell’azienda di un richiedente non avviene al più tardi entro due anni dal versamento degli ultimi aiuti, gli aiuti devono essere rimborsati interamente entro due anni. Viene fatturato un importo di 1000 franchi per le spese amministrative.

Se la riqualificazione viene interrotta, gli aiuti ricevuti vanno rimborsati, sempre che l’azienda continui a essere gestita. Inoltre, viene riscosso un importo di 1000 franchi per le spese amministrative. In caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore, l’UFAG può rinunciare parzialmente o interamente al necessario rimborso.

Chi, dopo aver ricevuto aiuti di riqualificazione e aver cessato la gestione dell’azienda, entro vent’anni dall’ultimo versamento riprende un’azienda e riceve contributi giusta l’ordinanza del 23 ottobre 20134 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura deve rimborsare gli aiuti di riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative si basano sul capoverso1. L’importo da pagare viene dedotto dai pagamenti diretti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr