RU 2020 5791
Ordinanza
sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui
ai club degli sport di squadra di livello professionistico
e semiprofessionistico per l’attenuazione delle conseguenze
dell’epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 sport di squadra)
del 18 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12b capoversi 6 lettere b e c e 7, nonché l’articolo 19 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,
ordina:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina la concessione di contributi a fondo perso e di mutui secondo gli articoli 12b e 13 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Sezione 2 Contributi a fondo perso
Art. 2 Richiesta
Sono concessi contributi a fondo perso ai club che ne fanno richiesta.
La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie alla concessione dei contributi, in particolare:
a. le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite del campionato nazionale nella stagione 2018/2019, con indicazione dei biglietti singoli e degli abbonamenti stagionali venduti, dei pacchetti d’ingresso e degli ingressi gratuiti, nonché il numero di spettatori ufficiale per partita di campionato nazionale;
le categorie di biglietti con i rispettivi prezzi di vendita al dettaglio nella stagione 2020/2021;
eventuali prestazioni in denaro ricevute nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell’articolo4 della legge del 17 giugno 20112 sulla promozione dello sport (LPSpo) e, se del caso, la prova che tali prestazioni in denaro sono state rimborsate;
una dichiarazione esplicita che con la richiesta per il 2021 il club rinuncia alle prestazioni in denaro provenienti dal pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell’articolo 4 LPSpo;
i salari comprensivi di tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi pecuniari (redditi) delle persone impiegate dal club, corrisposti annualmente, alla fine della stagione 2018/2019 nonché alla data della presentazione della richiesta; i redditi devono essere documentati mediante copia dei rispettivi contratti e certificati di salario;
i conti annuali sottoposti a revisione contabile del club dall’inizio della stagione 2018/2019 e un bilancio intermedio attuale;
le attività e le liberalità del club nel settore della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile nella stagione 2018/2019.
Se un club chiede che per il calcolo del reddito medio si tenga conto dei redditi degli impiegati al 13 marzo 2020, la richiesta deve inoltre contenere il reddito a tale data.
Art. 3 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019
Le entrate medie derivanti dalla vendita dei biglietti nella stagione 2018/2019 sono calcolate sulla base delle entrate derivanti dai biglietti singoli e dagli abbonamenti stagionali venduti nonché dalle entrate derivanti dalla vendita dei pacchetti d’ingresso dedotto il valore dei relativi servizi di ristorazione e di altre prestazioni di servizio particolari.
Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una lega inferiore rispetto a quella in cui ha giocato nella stagione 2020/2021, l’importo calcolato secondo il capoverso1 è aumentato del 100 per cento.
Se nella stagione 2018/2019 un club ha giocato in una lega superiore rispetto a quella in cui ha giocato nella stagione 2020/2021, l’importo calcolato secondo il capoverso1 è ridotto del 40 per cento.
Art. 4 Entrate derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020
Le entrate effettive derivanti dalla vendita dei biglietti a partire dal 29 ottobre 2020 per partite del campionato nazionale devono essere documentate separatamente per ogni partita.
Sono composte dalla somma delle entrate effettive per ogni categoria d’ingresso ai rispettivi prezzi.
Art. 5 Procedura
Le richieste riguardanti le partite della stagione 2020/2021 devono essere presentate:
entro il 31 gennaio 2021, per le partite dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
entro il 31 marzo 2021, per le partite dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
entro il 31 maggio 2021, per le partite dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2021;
entro il 31 luglio 2021, per le partite dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021;
entro il 30 settembre 2021, per le partite dal 1° luglio 2021 al 31 agosto 2021;
entro il 30 novembre 2021, per le partite dal 1° settembre 2021 al 31 ottobre 2021.
L’Ufficio federale dello sport (UFSPO) si pronuncia in merito alle richieste mediante decisione.
Non sono versati contributi:
per le partite dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 se nel 2020 il club ha ricevuto prestazioni in denaro nel quadro del pacchetto di aiuti che la Confederazione ha concesso a Swiss Olympic per la stabilizzazione del settore dello sport in virtù dell’articolo 4 LPSpo3 e non le ha rimborsate;
per le partite annullate.
I contributi per le partite rinviate sono versati per il periodo in cui la partita è recuperata, a condizione che in quel momento siano ancora soddisfatte le condizioni per la concessione di contributi.
Art. 6 Riduzioni dei redditi
Il club deve dimostrare che il reddito medio annuo delle persone impiegate dal club e il cui reddito annuo superava 148 200 franchi alla fine della stagione 2018/2019 sarà ridotto secondo le prescrizioni dell’articolo 12b capoverso 6 lettera b della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Per i redditi di persone assunte a tempo parziale è considerato l’equivalente a tempo pieno.
I club, la cui massa salariale complessiva nella stagione 2018/2019 era di oltre il
per cento inferiore alla massa salariale media complessiva di tutti i club della lega, devono ridurre a 148 200 franchi o almeno del 10 per cento il reddito medio annuo di cui al capoverso1.
Se un club lo richiede, l’UFSPO può tenere conto del reddito medio annuo al 13 marzo 2020.
Art. 7 Aumento del reddito in caso di promozione in una lega superiore
Il reddito medio delle persone di cui all’articolo 6 capoverso1 in un club che al termine della stagione 2019/2020 è stato promosso in una lega superiore può aumentare del 50 per cento al massimo.
Art. 8 Prosecuzione della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile
La promozione dei settori giovanili e dello sport femminile comprende tutte le misure del club, in particolare le attività e liberalità nel settore della promozione dello sport di bambini e giovani nonché dello sport femminile.
Art. 9 Rapporti e pubblicazione
Per i cinque anni successivi all’ottenimento di contributi, il club deve presentare annualmente, al più tardi due mesi dopo la fine della stagione, un rapporto alla Confederazione riguardante:
i salari concordati e versati, nonché tutti i premi, i bonus e gli altri vantaggi pecuniari corrisposti alle persone impiegate dal club; su richiesta dell’UFSPO, i salari concordati sono documentati mediante copia dei rispettivi contratti, i salari versati mediante copia del certificato di salario;
la sua situazione finanziaria, presentando il conto annuale sottoposto a revisione contabile;
le misure nel settore della promozione dei settori giovanili e dello sport femminile.
L’UFSPO informa il pubblico in merito al rapporto presentato dai club.
Art. 10 Rimborso dei contributi
Se rimborsa completamente i contributi ottenuti, un club non è più tenuto a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 12b capoverso 6 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Sezione 3 Mutui
Art. 11 Principio
Al club che ne fa richiesta possono essere concessi mutui in via sussidiaria rispetto ai contributi a fondo perso se:
illustra in modo credibile che è minacciato da problemi di liquidità nonostante abbia ricevuto contributi a fondo perso; e
dimostra di non essere eccessivamente indebitato e di non essere oggetto di una procedura concordataria o di fallimento né di una procedura di liquidazione.
Art. 12 Computo dei mutui precedenti
I mutui che sono stati concessi sulla base dell’ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 20204 sono computati nel calcolo dell’importo massimo secondo l’articolo 13 capoverso2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020.
Art. 13 Garanzia
Sono riconosciuti quale garanzia ai sensi dell’articolo 13 capoverso1 terzo periodo della legge COVID-19 del 25 settembre 2020:
depositi in contanti;
fideiussioni solidali di: 1. banche svizzere, 2. investitori solventi, 3. società di assicurazione autorizzate dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari a emettere assicurazioni cauzionali, 4. cooperative di fideiussione svizzere, 5. Cantoni e Comuni;
garanzie bancarie di una banca svizzera;
cartelle ipotecarie e ipoteche;
cessioni di garanzia, segnatamente riguardo a diritti di ritrasmissione e di commercializzazione e ricavi dal trasferimento di giocatori;
trasferimenti di garanzia.
Art. 14 Postergazione
La Confederazione concede al club una postergazione del credito se in tal modo è possibile migliorare la situazione di partenza per i futuri rimborsi alla Confederazione.
Le postergazioni sono concesse nella misura necessaria, al massimo però in modo da non ridurre l’entità della garanzia di cui all’articolo 13.
Art. 15 Contratti di mutuo
I mutui sono concessi mediante contratti stipulati fra l’UFSPO e i club.
I contratti prevedono in particolare le seguenti condizioni:
il mutuo deve essere utilizzato esclusivamente per coprire i problemi di liquidità;
il mutuo è senza interessi;
il mutuo deve essere restituito entro dieci anni al massimo a partire dalla data del ricevimento;
il rimborso avviene in linea di principio in maniera lineare;
il rimborso avviene al più tardi a partire dal 2023;
per gli arretrati di rimborso si applica un interesse di mora annuo del 5 per cento;
fino alla completa restituzione del mutuo il club deve mantenere il livello dei redditi conformemente alle prescrizioni dell’articolo 12b capoverso 6 lettera c della legge COVID-19 del 25 settembre 2020;
un adeguamento delle clausole contrattuali dopo il 31 dicembre 2021 è escluso, eccetto che per il rimborso anticipato del mutuo.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 16 Esecuzione
L’UFSPO esegue la presente ordinanza.
Art. 17 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza COVID-19 sport di squadra del 4 novembre 20205 è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.006.
Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)