RU 2020 6283
Ordinanza
sulla prevenzione e lo smaltimento di rifiuti
(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)
Modifica dell’11 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sui rifiuti del 4 dicembre 20151 è modificata come segue:
Art. 54 cpv. 3
L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri di impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga vige dal 1° gennaio 2026. Fino a tal momento le ceneri dei filtri possono essere depositate, senza recupero dei metalli, in discariche o compartimenti di tipo C se legate con leganti idraulici, a condizione che siano state utilizzate tutte le capacità di trattamento disponibili per il recupero.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |