RU 2020 6287

Ordinanza del DEFR
concernente l’assoggettamento di generi di professioni
all’obbligo di annunciare i posti vacanti nel 2021

del 26 novembre 2020

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 53a capoverso 3 dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento (OC),
ordina:

Art. 1 Generi di professioni soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti

Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione:

Dirigenti nei servizi di vendita e di 1221 2518 40 765 6,2 % marketing Specialisti delle vendite nel settore 24331 467 8341 5,6 % tecnico (ad eccezione del settore ICT) Sociologi, antropologi ed assimilati 26320 151 1790 8,5 % Filosofi, storici e specialisti in 26330 84 1610 5,2 % scienze politiche Attori 26550 215 1603 13,4 % RS 823.111.3

www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19 Rappresentanti di commercio (ad 33220 1241 23 775 5,2 % esempio collaboratore del servizio esterno e specialista in vendita) Organizzatori di conferenze e di 33320 303 3658 8,3 % eventi Capi cuoco, capi cuoco sostituti e 34340 362 5902 6,1 % vicecapi cuoco Tecnici dei centri di informazione; 4222+4223 599 5336 11,2 % operatori di centrali telefoniche Portieri di albergo 42240 309 2079 14,8 % Addetti all’informazione; addetti alla 4225–4229 938 11 788 8,0 % reception (compiti generali); addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato; personale addetto all’informazione della clientela non classificato altrove Cuochi 512 2561 46 833 5,5 % Responsabili di servizio, impiegati 513 5539 70 002 7,9 % e addetti di ristorazione e baristi Supervisori e collaboratori di servizi 5151 1333 25 237 5,3 % di pulizia in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi Agenti di sicurezza 54140 717 13 415 5,3 % Muratori in cemento armato, 71140 664 4118 16,1 % rifinitori ed assimilati Operai addetti alla costruzione di 71190 287 3594 8,0 % strutture edili ed assimilati non classificati altrove (ad esempio costruttore di ponteggi e addetto alla costruzione di ponteggi) Copritetti 71210 237 4765 5,0 % Pavimentatori e posatori di 71220 655 11 672 5,6 % rivestimenti Gessatori, costruttori a secco 71230 861 8152 10,6 % Installatori di impianti di isolamento 71240+71241 524 5095 10,3 % (senza lattonieri isolatori) Imbianchini ed assimilati 71310 1269 20 230 6,3 % Saldatori e tagliatori a fiamma 72120 179 2997 6,0 % Lucidatori, levigatori e affilatori 72240 134 2331 5,8 % Operatori in orologeria 73112 645 6449 10,0 % Conduttori di macchinari di 81570 362 4587 7,9 % lavanderia Conducenti di automobili, furgoni 83000+832 2049 36 777 5,6 % e motociclette (senza conducenti di mezzi pesanti) Conduttori di macchinari per 8342 698 10 388 6,7 % movimento terra ed assimilati Conduttori di macchinari per la 83431 263 4329 6,1 % perforazione e il sollevamento (ad eccezione del trasporto a fune) Conduttori di carrelli elevatori 83440 117 1500 7,8 % Professioni non qualificate, s.a.i.; 90+93+96 13 746 118 705 11,6 % personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti; addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni

non qualificate; Addetti alle pulizie in uffici, esercizi 91120 4967 71 662 6,9 % alberghieri ed altri esercizi Personale non qualificato addetto 92 878 9989 8,8 % all’agricoltura, alle foreste e alla pesca Personale non qualificato addetto 94 3089 22 206 13,9 % alla ristorazione

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

26 novembre 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin