RU 2020 633

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
dell’influenza aviaria da taluni Stati membri
dell’Unione europea

Modifica del 3 marzo 2020

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 16 gennaio 20201 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 5 marzo 20202.

3 marzo 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

Pubblicazione urgente del 4 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV.

Allegato

(art. 1–3) Stati membri e zone interessati

1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE colpiti

Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione del (UE) 2020/47 20 gennaio 2020 relativa a misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/281, GU L 59 del 28.2.2020, pag. 13.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 elenca le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza

2 Stati membri dell’UE colpiti

Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone di protezione e zone di sorveglianza secondo la decisione di esecuzione (UE) 2020/47: Bulgaria Cechia Germania Polonia