RU 2020 6393

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

dell’11 dicembre 2020 (RU 2020 5381; RS 946.231.116.9)

Art. 10

Invece di: L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 25 novembre 2020.

Leggasi: L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima dell’11 dicembre 2020.

21 dicembre 2020 Cancelleria federale