RU 2020 6393
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
dell’11 dicembre 2020 (RU 2020 5381; RS 946.231.116.9)
Art. 10
Invece di: L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 25 novembre 2020.
Leggasi: L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima dell’11 dicembre 2020.
21 dicembre 2020 Cancelleria federale