RU 2021 19
Ordinanza
di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina
(O-Ucraina)
Proroga del 11 dicembre 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso1 della legge del 18 dicembre 20151 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
ordina:
I
L’O-Ucraina del 25 maggio 20162 è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 6
La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2022.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2021.
11. Dezember 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |