RU 2021 19

Ordinanza
di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell’Ucraina
(O-Ucraina)

Proroga del 11 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso1 della legge del 18 dicembre 20151 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
ordina:

I

L’O-Ucraina del 25 maggio 20162 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 6

La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2022.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 28 febbraio 2021.

11. Dezember 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr