RU 2021 190
Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
dell’influenza aviaria da taluni Stati membri
dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord
Modifica del 31 marzo 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:
I
L’ordinanza dell’USAV del 15 dicembre 20201 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea e dall’Irlanda del Nord è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 lett. b, nota a piè di pagina
L’importazione di uova da cova è ammessa se:
b. l’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea (UE) interessato o l’autorità competente dell’Irlanda del Nord ha autorizzato l’esportazione secondo le condizioni di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2020/18092; e
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 dell’1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/489, GU L 101 del 23.3.2021, pag. 2.
2021-1022 RU 2021 190 Provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 190
III
La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 20213.
31 marzo 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Pubblicazione urgente del 1° aprile 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Istituzione di provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 190
Allegato
(art. 1–5) Stati membri e zone interessati
1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE interessati e nell’Irlanda del Nord
Gli Stati membri dell’Unione europea e altri territori interessati nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, (UE) 2020/1809 del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 402 dell’1.12.2020, pag. 144; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/489, GU L 101 del 23.3.2021, pag. 2 Gli allegati della decisione di esecuzione elencano le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza
2 Stati membri dell’UE e altre zone interessati
Nei seguenti Stati membri dell’UE e nelle seguenti altre zone vi sono zone di protezione e zone di sorveglianza: Danimarca Francia Germania Polonia Repubblica Ceca Svezia Provvedimenti per evitare l’introduzione RU 2021 190